Italian Supreme Court annuls GIP order denying sentence reduction due to Constitutional Court ruling on theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo GIP's order rejecting the defendant's request for a reduced sentence following a Constitutional Court declaration of unconstitutionality. The defense argued the lower court ignored the Constitutional Court's extension of the ruling to standard theft and failed to provide logical reasoning for its dismissal. The court held that the GIP erred by failing to recognize the Constitutional Court's application of the 'safety valve' principle to aggravated theft cases involving multiple people.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma secondo, cod. pen.; Art. 628, comma primo, cod. pen.: The Constitutional Court's declaration of unconstitutionality regarding theft with a safety valve applies to both aggravated and standard theft, requiring the executing judge to reconsider the sentence if the facts exhibit low harm or danger despite aggravating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO ANTONINO nato a PALERMO il 08/06/1974 avverso l'ordinanza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Nicola Lettieri, con cui si chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal difensore di Antonino Sorrentino, volta alla rideterminazione della pena per effetto della declaratoria di parziale incostituzionalità, 'di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile/13 maggio 2024, dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Evidenzia detto Giudice che il reato per il quale Sorrentino ha riportato condanna definitiva con sentenza del 2 febbraio 2022 è stato qualificato come rapina propria ex art. 628, primo comma, cod. pen., aggravata ai sensi del comma terzo, n. 1, dello stesso articolo; e che, pertanto, si tratta di fattispecie non rientrante nell'ipotesi valutata dalla Corte costituzionale con la sentenza summenzionata.
2. Avverso tale ordinanza Sorrentino, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che, a supporto della declaratoria di inammissibilità dell'istanza, il Giudice dell'esecuzione non ha fornito alcuna indicazione logico-giuridica, limitandosi a rilevare che l'ipotesi di cui alla richiesta di rideterminazione della pena non appare coincidente con quella contemplata dalla dichiarazione di incostituzionalità. Senza, invece, considerare che la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, nonostante abbia trattato un'ipotesi di rapina impropria, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 628, comma secondo, cod. pen., in via conseguenziale la riconosceva anche per il primo comma dello stesso articolo, senza distinguere l'ipotesi propria da quella impropria.
E senza, altresì, considerare che il caso rimesso alla Corte costituzionale riguardasse proprio l'ipotesi aggravata da più persone riunite; e che il riconoscimento dell'attenuante può intervenire anche in presenza di aggravanti, come nel caso in esame, nel quale, nonostante le persone riunite, si è agito a volto scoperto e senza l'uso di armi o violenza sulle persone, cagionando altresì un danno esiguo (di poche centinaia di euro). Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. Con la sentenza n. 86 depositata il 13 maggio 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma secondo, cod. pen. e, in via consequenziale del primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevedono che la pena da essi comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Il ricorrente ha chiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, di rideterminare la pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. con la sentenza del 2 febbraio 2022, irrevocabile il 6 marzo 2024, a seguito della suddetta declaratoria di illegittimità costituzionale. Detto Giudice si è limitato a rilevare che l'ipotesi di cui alla condanna era un'ipotesi di rapina propria aggravata dalle più persone riunite e a ritenerla, per questo, non riconducibile alla diminuente della particolare tenuità del fatto di cui alla pronuncia della Corte costituzionale.
Trascura, però, il Giudice a quo che la Corte costituzionale ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche al primo comma dell'art. 628 cod. pen., rilevando che la rapina propria condivide con la rapina impropria sia l'elevato minimo edittale (cinque anni di reclusione) sia l'idoneità a manifestare una diversificata offensività (in rapporto agli elementi costitutivi della violenza o minaccia e del profitto) e che anche per essa si evidenzia la necessità costituzionale di una "valvola di sicurezza", a garanzia della ragionevolezza, proporzionalità e capacità rieducativa della sanzione.
Trascura, inoltre, che il comma terzo dell'art. 628 cod. pen. non prevede fattispecie autonome, ma soltanto circostanziate, e che la rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale atteneva proprio ad un'ipotesi di rapina aggravata dalla commissione di più persone riunite, risultando, pertanto, imprecisa l'affermazione secondo cui tale tipo di rapina non rientrerebbe nell'ipotesi valutata dalla Corte costituzionale, che - si veda p. 3 - si occupa invece anche del trattamento sanzionatorio della rapina aggravata. Rileva, invero, la Corte costituzionale che l'inasprimento del trattamento sanzionatorio - che giustifica la pronuncia di illegittimità costituzionale in oggetto, come pure quella antecedente, relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod. pen. - ha riguardato anche il minimo edittale della fattispecie aggravata oggetto del giudizio a quo (innalzato progressivamente nel corso degli anni, fino ai sei anni di cui all'art. 6, comma 1, lett.
b) della legge n. 36 del 2019).
2. Dette lacune e/o imprecisioni motivazionali impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per nuovo giudizio, nel rispetto dei principi indicati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo - Ufficio G.i.p