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Sentenza — n. 1715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription, upholding conviction based on video evidence and likelihood of weapon transfer.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Benedetto Salvatore Pellegrino against a lower court's declaration of prescription for a knife possession charge. The appellant argued that surveillance footage failed to definitively prove the transferred object was the specific weapon found in his possession two days later. The court ruled that the video evidence, combined with the context of the assault and established legal principles on likelihood, sufficiently excluded alternative explanations to sustain the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 18 aprile 2024, n. 110; In cases of prescription, the court may declare acquittal only when facts are absolutely uncontested, but where evidence like video surveillance creates a plausible scenario linking the object to the crime, the principle of likelihood prevails over mere conjecture.

Parole chiave

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prescription of crime video surveillance evidence principle of likelihood possession of weapon burden of proof acquittal on prescription alternative explanations porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 18 aprile 2024, n. 110
Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Marsala il 20 luglio 2022, con cui veniva dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo C, ascritto a Benedetto Salvatore Pellegrino, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 2024, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, Brancucci
Sez. -4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo
252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. -4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv.
Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri
Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pellegrino Benedetto Salvatore, nato a Castelvetrano il 22/03/1959 Avverso la sentenza emessa 15/05/2024 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. t

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Marsala il 20 luglio 2022, con cui veniva dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo C, ascritto a Benedetto Salvatore Pellegrino, ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 2024, n. 110, commesso a Castelvetrano il 12 aprile 2016. I fatti di reato contestati al capo C riguardano la ricezione di un coltello della lunghezza di 6 centimetri, che Ciro Pellegrino consegnava al fratello, Benedetto Salvatore Pellegrino, che veniva rinvenuto in suo possesso due giorni dopo la consegna, nel corso di una perquisizione personale al quale l'imputato veniva sottoposto.

La consegna del coltello aveva luogo a margine dell'aggressione posta in essere da Ciro Pellegrino ai danni di Sujon Chowdhury, che si verificfill'interno dell'area di servizio di un distributore di benzina, nella quale avveniva lo scambio dell'arma tra i due fratelli. Tale vicenda veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del distributore di benzina, che riprendevano il passaggio dell'oggetto di forma allungata nel corso della registrazione. Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi, veniva emessa sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato Benedetto Salvatore Pellegrino per il reato di cui al capo C.

2. Avverso questa sentenza Benedetto Salvatore Pellegrino proponeva ricorso per cassazione, a mezzo dell'avv. Giuseppe Ferro, articolando un'unica censura difensiva. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame, nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo C, aveva disatteso le emergenze probatorie, dalle quali non si evinceva che la consegna dell'oggetto di forma allungata, registrata il 12 aprile 2016 dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del distributore di servizio in cui si verificavano i fatti in contestazione, fosse il coltello della lunghezza di 6 centimetri, del quale il ricorrente veniva trovato in possesso, nel corso di una perquisizione personale, due giorni dopo la registrazione.

Ne discendeva che, non essendosi acquisita la prova che l'oggetto di forma allungata che Ciro Pellegrino aveva consegnato al fratello il 12 aprile 2016 fosse l'arma da taglio controversa, all'esito del giudizio di merito l'imputato doveva essere assolto, non potendosi ritenere dimostrato il passaggio del coltello tra i due congiunti. 2.1. Infine, l'imputato Benedetto Salvatore Pellegrino, a mezzo dell'avv. Giuseppe Ferro, il 3 dicembre 2024 depositava conclusioni scritte con cui ribadiva la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo del presente procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Benedetto Salvatore Pellegrino è infondato.

2. Osserva il Collegio che le emergenze probatorie non consentivano l'assoluzione nel merito dal reato contestato a Benedetto Salvatore Pellegrino al capo C, ex art. 4 legge n. 110 del 2024, non essendo possibile escludere che l'oggetto di forma allungata consegnato da Ciro Pellegrino all'imputato il 12 aprile 2016 fosse il coltello della lunghezza di 6 centimetri sequestrato al ricorrente due giorni dopo, nel corso di una perquisizione personale alla quale il ricorrente veniva sottoposto. Non può, in proposito, non rilevarsi che la consegna dell'oggetto di forma allungata aveva luogo, a margine dell'aggressione di Sujon Chowdhury da parte di Ciro Pellegrino, che si verificava all'interno dell'area di servizio di un distributore di benzina, venendo registrata dalle telecamere di videosorveglianza installate in tale luogo, che riprendevano il passaggio dell'oggetto controverso al minuto 4.27 del file denominato 1700040 e 1700050.

In questa cornice probatoria, deve evidenziarsi che l'ipotesi alternativa, prospettata in termini congetturali dalla difesa del ricorrente, finalizzata a escludere che l'oggetto di forma allungata consegnata al ricorrente fosse un coltello, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi 'all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale datò come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. -4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01;

Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01). Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale conclusasi con la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo C, appare assolutamente pertinente, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, il riferimento, effettuato nella sentenza impugnata, al principio di diritto affermato da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01, secondo cui: «In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento».

3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da Benedetto Salvatore Pellegrino, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren