Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1524/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for filing error, remanding opposition to trial judge on sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1524/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's petition for cassation, ruling it was improperly filed as a cassation appeal rather than an opposition. The appellant argued that the trial judge failed to apply a sixth reduction to the unified sentence for continued crimes, citing unitary crime principles. The court held that the correct remedy is an opposition to the execution judge, not a cassation appeal, and therefore remanded the case to the trial judge for proper handling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 442, comma 2bis c.p.p.; Art. 667, comma 4 c.p.p.: When a cassation appeal is filed against an execution judge's order on sentence reduction, it must be requalified as an opposition and transmitted to the trial judge, as the cassation court lacks jurisdiction to evaluate the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentence reduction continued crimes execution judge opposition remedy cassation appeal procedural error remand to trial court riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 442, comma 2bis c.p.p.
Con ordinanza dell’11 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha pronunciato sull’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in sede il 7 novembre 2023 nell’interesse di Giuseppe Misceo ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod.
Art. 671 c.p.p.
In virtù della concezione unitaria del reato continuato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare la riduzione di un sesto sulla pena unica rideterminata, per effetto del riconoscimento del vincolo tra i reati ai sensi dell’art. 671 cod.
Art. 667, comma 4 c.p.p.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
Art. 666 c.p.p.
Deve, in ogni caso, escludersi che la modifica normativa abbia determinato l’applicazione del rito, così detto, partecipato di cui all’art. 666 cod.
Art. 568, comma 5 c.p.p.
Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.
art. 671 cod. proc. pen
In virtù della concezione unitaria del reato continuato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare la riduzione di un sesto sulla pena unica rideterminata, per effetto del riconoscimento del vincolo tra i reati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen
Invero, la disposizione di cui all’art. 676 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Deve, in ogni caso, escludersi che la modifica normativa abbia determinato l’applicazione del rito, così detto, partecipato di cui all’art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015
Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015
Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv.
Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014
263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep.
Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021
262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Misceo Giuseppe nato a BARI il 19/07/1964 avverso l'ordinanza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’11 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha pronunciato sull’istanza presentata dal Procuratore della Repubblica in sede il 7 novembre 2023 nell’interesse di Giuseppe Misceo ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di condanna del 27 gennaio 2023 con la quale il predetto Misceo è stato ritenuto colpevole dei reati a lui ascritti, unificati in continuazione anche con altri giudicati in due precedenti sentenze e, applicati gli artt. 78, comma primo, n. 1, 81, comma secondo, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione.

La riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. è stata applicata relativamente alla porzione di pena prevista per i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ossia quattro anni di reclusione, mentre nessun intervento è stato operato con riguardo alle pene già stabilite con le sentenze unificate in continuazione. La pena è stata, quindi, rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione, ferma restando la pena finale di trenta anni di reclusione.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Misceo, per mezzo del proprio difensore, Avv. Giuseppe Giulitto, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge. In virtù della concezione unitaria del reato continuato, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare la riduzione di un sesto sulla pena unica rideterminata, per effetto del riconoscimento del vincolo tra i reati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. A tale proposito, ha richiamato plurimi arresti di questa Corte di legittimità proprio in riferimento al riconoscimento dell’unicità del reato continuato ai fini dei più svariati istituti (trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale della pen).

L’interpretazione proposta sarebbe perfettamente coerente con lo scopo dell’istituto, da individuarsi nella finalità di disincentivare le impugnazioni. Pertanto, nella nozione di «sentenza di condanna», ai sensi della norma di rilievo in questa sede, dovrebbe intendersi la decisione complessiva del giudice della cognizione, comprese le determinazioni relative alla pena derivanti dal riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

2. A seguito della proposizione dell’istanza in data 7 novembre 2023 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ai sensi dell’art. 442, comma 2bis, proc. pen. il giudice dell’esecuzione ha provveduto secondo il rito previsto dal combinato disposto degli art. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. Invero, la disposizione di cui all’art. 676 cod. proc. pen. risultante dalle modifiche apportate dall’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 è stata integrata con la previsione del modulo procedimentale ivi descritto anche ai casi di «applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen.».

Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 2, comma 1, lett. dd) d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 che ha, da un lato, soppresso il riferimento all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. nel primo comma dell’art. 676 stesso codice, aggiungendo alla norma il comma 3bis secondo il quale «il giudice dell'esecuzione è, altresì, competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile.» 3.

Deve, in ogni caso, escludersi che la modifica normativa abbia determinato l’applicazione del rito, così detto, partecipato di cui all’art. 666 cod. proc. pen. all’incidente di esecuzione avente ad oggetto la riduzione premiale di cui all’art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. La recente interpolazione ha, infatti, determinato solo l’introduzione della possibilità per il giudice dell’esecuzione di procedere d’ufficio, prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento irrevocabile. Ne consegue che, a prescindere dalla modifica intervenuta, il procedimento da seguire è sempre quello di cui alla disposizione contenuta nell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

La ricostruzione delle modalità con le quali provvede il giudice dell’esecuzione non muta nel caso in cui questi abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; anche per tale ipotesi la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che «avverso il provvedimento del giudice dell' esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente» (fra le molte, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, Vilela Serrano, Rv. 263437; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014, dep. 2015, Citarella, Rv. 262877; più recentemente, Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533).

4. Ne deriva che il ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto adire lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Operando, tuttavia, il citato principio di conservazione delle impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto non deve essere dichiarato inammissibile, potendo procedersi alla sua qualificazione, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Discende che, riqualificata l’impugnazione come opposizione, gli atti devono essere trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari affinché provveda sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 667, comma 4 e 666 cod. proc. pen., essendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione circa il ricorso proposto.

P.Q.M.

Qualificato il rico