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Sentenza — n. 815/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal rejecting continuity claim due to lack of proven unified criminal plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Grimaldi's appeal against the appellate court's refusal to recognize criminal continuity. Grimaldi argued that his involvement in two distinct drug trafficking groups constituted a single criminal design, but the court found no evidence of a unified plan connecting the offenses. The decision upheld the lower court's finding that the separate operational structures and distinct criminal associations precluded a single delictual intent.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 73, 74 D.P.R. 309/1990: Criminal continuity requires proof of a unified criminal plan, not merely spatial-temporal proximity or similar offenses.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal plan drug trafficking associative groups judicial discretion procedural law Cassation review traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Salvatore Grimaldi, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a condotte di reato, separatamente giudicate, integranti violazione degli artt.
Art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 616 cod. proc. pen.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Nei due motivi di ricorso, tra loro connessi e passibili di illustrazione congiunta, nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Salvatore Grimaldi, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a condotte di reato, separatamente giudicate, integranti violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015
Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grimaldi Salvatore, nato a Napoli il 25/04/1966 avverso l'ordinanza del 20/09/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di Salvatore Grimaldi, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a condotte di reato, separatamente giudicate, integranti violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). Grimaldi risulta infatti condannato: - con sentenza 4 novembre 2022 della Corte di appello di Napoli,, irrevocabile dal 10 novembre 2023, quale promotore di un sodalizio, dedito al narcotraffico, operante all'interno del parco Fiordaliso di Somma Vesuviana nel periodo dal 2011 sino al 2018, e quale autore di una singola condotta di spaccio; - con sentenza 20 dicembre 2021 della medesima Corte, irrevocabile dal 18 gennaio 2023, quale partecipe, sino al 2015, al distinto sodalizio di narcotraffico capeggiato da Vincenzo Manauro, dal quale il primo clan si approvvigionava in via concorrente.

Il giudice dell'esecuzione escludeva che l'inserimento dell'istante in compagini associative differenti, finalizzate alla perpetrazione dei medesimi reati, costituisse elemento sufficiente per ritenere l'identità del disegno criminoso, ir assenza di elementi rappresentativi dotati di maggiore pregnanza. E, sotto tale ultimo profilo, non emergeva affatto che Grimaldi, al momento di promuovere la costituzione del primo sodalizio, avesse già programmato, sia pure per linee. generali, la sua adesione al secondo.

3. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nei due motivi di ricorso, tra loro connessi e passibili di illustrazione congiunta, nei limiti indicati dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. L'esclusione dell'identità di disegno criminoso, ad opera dell'ordinanza impugnata, non sarebbe conforme al paradigma legale, né sarebbe sorretta da argomentazioni congrue e convincenti. Scontata essendo la diversità strutturale delle due compagini, e il diverso ruolo che il ricorrente assumeva in ciascuna di esse, sarebbe evidente - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell'esecuzione - come Grimaldi avesse concepito l'instaurazione di un rapporto stabile e duraturo con Manauro e il suo gruppo, che già in precedenza lo rifornivano di droga, sin dal promovimento del sodalizio avente nel parco Fiordaliso la sua piazza di spaccio.

Da tale momento Grimaldi avrebbe preso ad acquistare regolarmente, e a finanziare, il sodalizio Manauro, finendo per diventare, per ciò solo, partecipe della relativa associazione. Ecco che i ruoli ricoperti nelle due compagini, quantunque diversi, sarebbero immediatamente divenuti complementari, nonché funzionali alla realizzazione di una comune deliberazione criminosa. Quest'ultima sarebbe avallata dalla perfetta sovrapponibilità temporale e geografica dei due fenomeni di delinquenza associativa, indice rivelatore principale dell'unicità di disegno criminoso, e non sarebbe viceversa smentita - non trattandosi di fattore realmente incompatibile - dall'esistenza di canali di approvvigionamento ulteriori a disposizione del clan da Grimaldi stesso promosso.

L'indagine specifica sulla natura dei sodalizi interessati, sulla loro concreta operatività e continuità, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale e dei programmi perseguiti, rafforzerebbe definitivamente la conclusione dal ricorrente propug nata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nelle connesse prospettazioni oggetto dei motivi, congiuntamente esaminabili, non è fondato.

2. Secondo quanto questa Corte ha costantemente affermato, anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione dì fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01). Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).

3. L'ordinanza impugnata costituisce esercizio bilanciato e ragionevole della menzionata discrezionalità giudiziale, avendo essa plausibilmente rilevato l'assenza di un chiaro legame finalistico tra le condotte associative di causa, pur contigue dal lato spaziale e temporale. La valutazione giudiziale è sostenuta da significativi elementi, uno dei quali - la risalenza del rapporto di cointeressenza criminale con Vincenzo Manauro a data antecedente il promovimento, ad opera del ricorrente, del proprio autonomo clan - emergente dallo stesso ricorso.

Tale elemento si associa all'obiettiva pluralità delle fonti di approvvigiona- mento a disposizione del clan stesso e alla separata e distinta capacità operativa di cui quest'ultimo era dotato. Si tratta di fattori, che l'ordinanza impugnata ineccepibilmente rimarca e che diversificano ampiamente i due fenomeni di criminalità associativa, orientando altresì per l'esclusione di una programmazione unitaria. A fronte di ciò, le censure del ricorrente si risolvono in contestazioni di mero fatto, inidonee ad infirmare il giudizio di merito logicamente argomentato e comunque estranee all'ambito del sindacato che la legge processuale riserva alla Corte di legittimità.

4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricors