Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 806/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fungibility of expired sentence for permanent crime where expiration occurred before crime ended.

Numero d'incarto Sentenza — n. 806/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The execution judge rejected the request to apply the fungibility of the expired sentence, a decision upheld by the Cassation Court. The appellant argued that the earlier sentence's penalty should be absorbed by the later one due to the continuity of crimes, citing statements from justice collaborators. The court ruled that since the prisoner's detention ended before the permanent crime concluded, the fungibility rule does not apply, and the execution judge correctly refused to offset the time served.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 657 cod. proc. pen.; The fungibility of a sentence is not applicable to permanent crimes when the perpetrator's detention ends prior to the cessation of the criminal conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
fungibility of sentence permanent crime execution judge powers continuity of crimes expired detention criminal procedure code absorption of penalty sospensione di pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 657 cod. proc. pen.
L'art. 657 cod. proc. pen. regola l'istituto della fungibilità della pena, stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 657 cod. proc. pen
L'art. 657 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022
Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017
Con riferimento all'istituto della fungibilità, è stato chiarito che esso non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep.
Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023
pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPOZZOLI VINCENZO nato a NAPOLI il 30/06/1975 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Giordano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione dell'istituto della fungibilità, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., nell'interesse del condannato Vincenzo Capozzoli, nei cui confronti è in esecuzione la condanna risultante per effetto della sentenza divenuta irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20 luglio 2022. In particolare, l'istante chiedeva l'applicazione della fungibilità in relazione alla pena di anni 4 e mesi 10 di reclusione che aveva espiato e che risultava inflittagli in forza della sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Napoli il 19 luglio 2002. La richiesta era basata sul rilievo che la pena già espiata era da considerare "assorbita" in quella che risultava inflitta in forza della predetta sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 20 luglio 2022, con quale era stata riconosciuta la continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze citate.

2. Con ordinanza del 9 aprile 2024, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto volto ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza. Il ricorrente sostiene che essa è affetta da violazione di legge e vizi di motivazione, e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ritenere la fungibilità della pena espiata. L'epoca del reato associativo cui è riferibile la pena che risulta inflitta con la sentenza del 20 luglio 2022 non sarebbe indicata in modo preciso nel capo di imputazione e, quindi, sarebbe ricavabile dal contenuto della sentenza di condanna.

Quest'ultima sarebbe basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia riferite a condotte commesse da Vincenzo Capozzoli alla fine degli anni '90, quindi in epoca anteriore alla detenzione subita per la citata sentenza del 19 luglio 2002. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe rispettato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul potere del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato. Inoltre, il giudice dell'esecuzione sarebbe rimasto silente sull'argomentazione difensiva diretta a far rilevare che la Corte di appello di Napoli, nell'emettere in fase di cognizione la sentenza del 20 luglio 2022, aveva riconosciuto la continuazione fra i reati ivi giudicati e quelli giudicati con la sentenza emessa il 19 luglio 2002 e aveva ritenuto «assorbita» la pena di cui a tale anteriore sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato. 1.1. L'art. 657 cod. proc. pen. regola l'istituto della fungibilità della pena, stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione, che, in tema di reato permanente cóntestato nella forma cosiddetta «aperta», qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi accurata degli elementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121 - 01).

Con riferimento all'istituto della fungibilità, è stato chiarito che esso non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102 - 01). 1.3. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha rispettato i suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, e ha reso motivazione adeguata. Nell'ordinanza impugnata, infatti, è stato affermato congruamente che la richiesta di riconoscimento della fungibilità non può essere accolta, perché vi osta il disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la pena in discussione, che il condannato vorrebbe si considerasse fungibile, è stata espiata prima dell'epoca (individuata con argomentazione basata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia sentiti nel giudizio di cognizione) del compimento della permanenza del reato al quale è riferita la pena da espiare.

Il giudice dell'esecuzione afferma plausibilmente che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con «assorbimento» della pena irrogata con un precedente giudicato, è questione diversa da quella del computo della pena già espiata da Capozzoli in relazione al medesimo titolo, dovendosi stabilire, a quest'ultimo fine, se la carcerazione sofferta dal condannato, di anni 4 e mesi 10 di reclusione, sia o meno fungibile. In proposito, occorre ricordare che, in base alla giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435 - 01).

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p