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Sentenza — n. 653/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 653/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11 maggio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari accoglieva parzialmente - cioè con riferimento a 135 giorni, per alcuni periodi di detenzione sofferti presso la Casa Circondariale "G. Panzera" di Reggio Calabria - l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., da Giovanni Loiero, per ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla detenzione che costui assumeva di aver subito in condizioni inumane e degradanti. Il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile la domanda di ristoro in relazione alla detenzione sofferta fino al 13 aprile e rigettava la domanda stessa per il resto.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 653/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. 1.1. Con riguardo al capo della domanda relativo alla detenzione presso il carcere di Milano Opera, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ora in valutazione, non reca una disamina adeguata delle deduzioni difensive, ma si limita a un rinvio generico alle considerazioni rese in proposito nel citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari. Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante all'attenzione del Tribunale di sorveglianza, e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che stabilisce l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze, sicché risulta necessaria una nuova valutazione del reclamo.

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento riparazione per persecuzione etnica violazioni dei diritti umani risarcimento per errore giudiziario grave caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante all'attenzione del Tribunale di sorveglianza, e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOIERO GIOVANNI nato a MONASTERACE il 14/02/1972 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Aldo Esposito, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 maggio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Cagliari accoglieva parzialmente - cioè con riferimento a 135 giorni, per alcuni periodi di detenzione sofferti presso la Casa Circondariale "G. Panzera" di Reggio Calabria - l'istanza proposta, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., da Giovanni Loiero, per ottenere il ristoro del pregiudizio derivante dalla detenzione che costui assumeva di aver subito in condizioni inumane e degradanti. Il Magistrato di sorveglianza dichiarava inammissibile la domanda di ristoro in relazione alla detenzione sofferta fino al 13 aprile e rigettava la domanda stessa per il resto.

2. Il provvedimento veniva impugnato da Giovanni Loiero. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con ordinanza emessa il 9 novembre 2023, richiamata nell'intestazione della presente sentenza, rigettava l'impugnazione.

3. Avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il difensore di Giovanni Loeiro ha proposto ricorso per cassazione„ con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza è rimasto silente sulle deduzioni difensive contenute nella memoria depositata il 21 agosto 2023. In particolare, il Tribunale di sorveglianza non avrebbe espresso alcuna valutazione sul rilievo difensivo riguardante il fatto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 6 maggio 2021, aveva riconosciuto, in favore di Salvatore Bontempo - il quale era stato detenuto nel carcere di Milano Opera nello stesso periodo e nella stessa sezione di Giovanni Loiero - le condizioni per il rimedio risarcitorio, in conseguerza di sovraffollamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Con riguardo al capo della domanda relativo alla detenzione presso il carcere di Milano Opera, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, ora in valutazione, non reca una disamina adeguata delle deduzioni difensive, ma si limita a un rinvio generico alle considerazioni rese in proposito nel citato provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cagliari. Si ravvisa, quindi, carenza di motivazione su punti decisivi sottoposti dal reclamante all'attenzione del Tribunale di sorveglianza, e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. che stabilisce l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze, sicché risulta necessaria una nuova valutazione del reclamo.

2. Avuto riguardo a detti elementi, l'ordinanza impugnata risulta carente di motivazione e deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato. Il giudice del rinvio sarà libero di accogliere o rigettare il reclamo, ma dovrà rispettare i principi di diritto che regolano la materia e rendere congrua motivazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Così deciso i