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Sentenza — n. 546/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows revocation of suspended sentence for any new crime, not just same-type offenses.

Numero d'incarto Sentenza — n. 546/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Public Prosecutor successfully appealed the lower court's refusal to revoke a suspended sentence based on a new drug trafficking offense. The court held that the statutory requirement for revocation applies to all new crimes, whereas the 'same type' restriction only applies to contraventions. Consequently, the lower court's order was annulled and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n.1 cod.pen.; The revocation of a suspended sentence due to a subsequent offense is mandatory for any crime, while the requirement that the new offense be of the same type applies exclusively to contraventions.

Parole chiave

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suspended sentence revocation subsequent offense same type offense contraventions criminal law procedure revoca della liberazione condizionale abbandono del procedimento penale revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 n.1 cod.pen.
Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Bari - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa introdotta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.1 cod.pen., relativa a Paradiso Benito.

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 31365 del 2.7.2008
ex multis Sez. I n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679).
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il TRIBUNALE DI BARI Paradiso Benito nato a CONVERSANO il 21/04/1996; avverso l'ordinanza del 21/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Bari; vista la relazione del Consigliere Raffaello Magi; vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. nel procedimento a carico di:

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2024 il GIP del Tribunale di Bari - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di revoca della pena sospesa introdotta dal Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n.1 cod.pen., relativa a Paradiso Benito. In motivazione si evidenzia che :

a) effettivamente nel quinquiennio dal passaggio in giudicato (27 giugno 2015) della sentenza contenente il beneficio della pena sospesa il Paradiso ha commesso (in data 7 marzo 2020) un nuovo delitto;

b) tuttavia il nuovo delitto (cessione di stupefacenti) non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale, trattandosi di delitto posto a tutela di diverso bene giuridico, non della 'stessa indole' del precedente (raoina aggravata).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero territoriale, deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente evidenzia che il presupposto in fatto per la revoca era intervenuto, posto che la legge regolatrice fa riferimento in via generale alla sopravvenienza di un delitto e soltanto per le contravvenzioni richiede chr il fatto posteriore sia della medesima indole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Per costante orientamento nomofilattico, cui il Collegio intende dare continuità, la revoca della pena sospesa per condotta sopravvenuta (nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che contiene il beneficio) va sempre operata in caso di delitto, lì dove in caso di contravvenzione è necessario che il fatto posteriore sia 'della stessa indole' (v. ex multis Sez. I n. 31365 del 2.7.2008, rv 240679). Va pertanto disposto l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari. Così è deciso, 25/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente RAFFAELLO MAGI F