Italian court dismisses appeal against newspaper ban for dangerous criminal under 41bis regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Bruno Gallace's appeal against a three-month ban on local newspapers issued under Article 41bis of the Penal Code. Gallace argued the restriction relied on conjectural motives rather than concrete evidence, while the Prosecutor General requested dismissal. The court upheld the ban, ruling that the detainee's active role in a mafia structure justifying the measure, even if generalized, was legally sound and did not excessively infringe rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41bis ord. pen.; Art. 606 c.p.p.: A generalized restriction on local press reception for a dangerous criminal under Art. 41bis is valid if based on actual specific danger, such as active mafia connections, without causing excessive compression of informational rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLACE BRUNO nato a GUARDAVALLE il 14/02/1972 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; lette le conclusioni del PG, GIULIO MONFERINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da Bruno Gallace contro il provvedimento di inibizione della ricezione di quotidiani, giornali e stampa locale non riconducibile a testate nazionali per la durata di mesi tre. Il detenuto, sottoposto al regime di cui all’art. 41bis ord. pen., doveva considerarsi ancora attualmente pericoloso perché dalla nota della Direzione dell’istituto di detenzione emergeva che egli era ancora ritenuto ai vertici della “ndrangheta operante in Anzio e Nettuno, quale distaccamento del locale di Santa Cristina d’Aspromonte, tuttora operante.
2. Avverso l’ordinanza il difensore del detenuto ha proposto ricorso, formulando censure di violazione di legge ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18ter lett.
a) e 41bis ord. pen. Lamenta che il provvedimento limitativo si basa non su elementi concreti ma su motivazioni congetturali e generiche. La perdurante pericolosità veniva tratta dalla gravità di reati e da fatti pregressi, elementi già posti a fondamento del provvedimento applicativo di cui all’art. 41bis ord. pen. Peraltro il provvedimento non specifica la provenienza regionale della stampa delle quale è posta l’inibizione.
3. Il Procuratore Generale, Giulio Monferini, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
2. Il provvedimento motiva sull’attualità dei collegamenti del ricorrente con strutture criminali operanti in più territori; vi si evidenzia – e il dato è noto alla difesa e non è stato specificamente contestato – che egli ha raggiunto e non ha mai dismesso un ruolo di vertice nel gruppo di “ndrangheta operante in Anzio e Nettuno direttamente collegato al “locale” di Santa Cristina d’Aspromonte. L’associazione criminale nelle sue articolazioni geografiche sopra indicate e nella altre diramazioni risulta pienamente operante e dedita alla commissione di gravi delitti e non vi sono elementi che ridimensionino i legami già dimostrati tra Gallace e la compagine nella quale aveva un ruolo di vertice.
In casi analoghi la Cassazione ha affermato che «in tema di regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la previsione della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, che limita la ricezione di libri, riviste e giornali alle sole testate di cui alla tabella 72 alla stessa allegata, acquistabili tramite l'impresa di mantenimento, posto che non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti di informazione e di studio, ma ne impedisce un esercizio elusivo delle prescrizioni imposte a tutela della sicurezza pubblica. (Vedi Corte cost. n. 122 del 2017).» (Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285811 – 01) Secondo Sez. 1, n. 35608 del 26/04/2023, «anche un provvedimento con il quale si dispone una inibizione "generalizzata" all'acquisto e alla ricezione di tutta la stampa locale, a prescindere dalla provenienza geografica, può essere giustificato laddove tale necessità sia indicata».
La motivazione del provvedimento limitativo deve fondarsi non su di un elemento ipotetico e astratto ma su un effettivo e specifico pericolo. Se, come nel caso di specie, il provvedimento fa riferimento alla circostanza che il ricorrente condivide momenti di socialità con detenuti provenienti da tutta l'Italia e che possono appartenere ad altre organizzazioni criminali di stampo mafioso collegate a quelle del Gallace, la motivazione va considerata adeguata e congrua. E infatti i collegamenti delle ‘ndrine sono notoriamente attivi su tutto il territorio nazionale; in ragione di questo la limitazione oggetto del provvedimento impugnato deve considerarsi giustificata.
3. Il ricorso deve essere quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 15/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente GIOVANBATTISTA TONA GIUSEPPE DE MARZO 2