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Sentenza — n. 32/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription due to recidiva affecting maximum term calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Morabito's appeal challenging the finality of his conviction for mafia-associated crimes. The defense argued that the aggravated recidiva should not have been considered when calculating the prescription period, claiming the ordinary term had expired. The court ruled that the aggravated recidiva legally extends the prescription period indefinitely for mafia-related offenses, rendering the claim of expiration invalid.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 416-bis.1, cod. pen.: The aggravated recidiva applies to the calculation of the prescription period for mafia-related crimes, preventing the consolidation of a maximum term and allowing the period to restart indefinitely upon each interruptive act.

Parole chiave

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mafia aggravated recidiva prescription period calculation Art. 157 cod. pen. Art. 416-bis.1 cod. pen. extinction of crime Corte di Cassazione prescrizione massima recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 3, cod. pen.
L'art. 157, comma 3, cod. pen., infatti, testualmente esclude che il giudizio comparativo di cui sopra abbia alcuna incidenza, sulla determinazione del termine di prescrizione (Sez.
Art. 416-bis.1, cod. pen.
Inoltre, essendosi applicato il disposto del quarto comma dell’art. 416-bis.1 cod.
Art. 160, comma terzo, cod. pen.
pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art.
Art. 161, cod. pen.
pen.; tale diposto, invece, non influisce né sugli effetti interruttivi ex art. 161 cod.
Art. 69, comma secondo, cod. pen.
art. 81 cod. pen
pen., ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 17/05/2016, passata in giudicato il 16/10/2016 e, infine, applicata la diminuente del rito – lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81 cod.
art. 157 cod. pen
- specificamente richiamato dalla difesa - opera sul piano dell'elisione dell'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui al primo comma, ai fini del computo della pena ai sensi dell'art. 157 cod. pen.; tale diposto, invece, non influisce né sugli effetti interruttivi ex art.
art. 161 cod. pen
pen.; tale diposto, invece, non influisce né sugli effetti interruttivi ex art. 161 cod. pen., né sullo speciale regime da esso previsto,quanto alle condizioni fattuali del metodo e del fine mafioso, comunque formalmente contestate e riconosciute in sentenza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore
pen., infatti, testualmente esclude che il giudizio comparativo di cui sopra abbia alcuna incidenza, sulla determinazione del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv.
Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello
278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv.
Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, Dongarrà
Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, Cristiano
Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà
e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito››; sulla medesima direttrice interpretativa si era posta anche Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORABITO GIUSEPPE, nato a REGGIO CALABRIA il 26/01/1965 avverso la sentenza del 05/06/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avvocato MARIA KAREN GARRINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/09/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato Giuseppe Morabito, collaboratore di giustizia, colpevole del delitto di cui agli artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen., per aver costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, nonché furti all’interno di abitazioni o esercizi commerciali, aggravata dal fine di aver commesso il fatto al fine di agevolare la ndrangheta e, in particolare, la cosca armata Murina, propaggine della più potente organizzazione denominata Tegano De Stefano e – riconosciute le circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla contestata recidiva, oltre che concessa l’attenuante speciale ex art. 416-bis.1 terzo comma cod. pen., ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 17/05/2016, passata in giudicato il 16/10/2016 e, infine, applicata la diminuente del rito – lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione, a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen., rispetto alla sopra detta pronuncia, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma quoad poenam della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta in mesi otto di reclusione, sostituendo la pena detentiva irrogata con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare e, quindi, prescrivendo all’imputato di concordare con il servizio centrale di protezione il domicilio presso il quale sarà espiata tale pena.

3. Ricorre per cassazione Giuseppe Morabito, a mezzo dell’avv. Maria Karen Garrini, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale vengono cumulativamente denunciati i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge e motivazione apparente, contraddittoria e illogica, in riferimento all’art. 157 e seguenti cod. pen., stante la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato. Con riferimento al reato associativo semplice, non si sarebbe dovuto tener conto della contestata recidiva, per non esser stata la stessa applicata in sede di determinazione della pena in concreto. Inoltre, essendosi applicato il disposto del quarto comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen., non si sarebbe dovuto computare – in vista del calcolo del termine di prescrizione – l’aggravante preveduta nella medesima norma. In definitiva, il delitto associativo semplice – in ipotesi difensiva - si è prescritto il 24/12/2023, ossia prima della trattazione del processo in fase di appello.

4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte narrativa, può precisarsi come Giuseppe Morabito sia stato condannato, nell’ambito del presente processo, per il reato di associazione semplice finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, aggravato dalla finalità agevolatrice mafiosa; la pena è stata determinata - a titolo di aumento per continuazione, rispetto a precedente condanna - in primo grado in un anno di reclusione, ridotta in appello a otto mesi di reclusione. È stata riconosciuta la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, con il criterio della subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche ed è stata riconosciuta, inoltre, l’attenuante speciale della collaborazione. 2.1.

L’unico auspicio difensivo è rappresentato, dunque, dalla richiesta di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa individuazione del termine massimo di prescrizione – in ipotesi difensiva - in anni otto e mesi nove, che sarebbe quindi vanamente spirato il 24 dicembre 2023. 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, però, la recidiva qualificata, a patto che non sia stata espressamente esclusa dal giudice, si riverbera comunque sulla determinazione del tempo necessario all’estinzione del reato per prescrizione, non avendo alcun rilievo il fatto che essa sia stata magari computata - nel giudizio di bilanciamento, effettuato a norma dell'art. 69, comma secondo cod. pen. - con il criterio della subvalenza, rispetto alle circostanze attenuanti.

L'art. 157, comma 3, cod. pen., infatti, testualmente esclude che il giudizio comparativo di cui sopra abbia alcuna incidenza, sulla determinazione del termine di prescrizione (Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 2, n. 4687 del 15/11/2018, dep. 2019, Dongarrà, Rv. 275639). 2.3. Giova altresì ricordare come, allorquando ricorra l’aggravante mafiosa, la prescrizione massima non possa mai consolidarsi, nel senso che – dopo ciascun atto interruttivo – il termine ordinario ricomincia a decorre nuovamente, senza mai raggiungere un tetto e, pertanto, sostanzialmente all’infinito (si veda, fra tante, Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389:

‹‹In tema di reati aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., che, per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., non prevede un termine massimo, sicché, in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo fissato dall'art. 157, cod. pen. e pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito››; sulla medesima direttrice interpretativa si era posta anche Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271164).

Ed è infine pacifico – nella concreta fattispecie - che il termine ordinario di prescrizione non sia mai decorso, tra due successivi atti in grado di svolgere funzione interruttiva. Giova precisare, infine, che la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 416-bis.1. cod. pen. - specificamente richiamato dalla difesa - opera sul piano dell'elisione dell'aumento di pena previsto per l'aggravante di cui al primo comma, ai fini del computo della pena ai sensi dell'art. 157 cod. pen.; tale diposto, invece, non influisce né sugli effetti interruttivi ex art. 161 cod. pen., né sullo speciale regime da esso previsto,quanto alle condizioni fattuali del metodo e del fine mafioso, comunque formalmente contestate e riconosciute in sentenza.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/11/2024 Il Consigl