Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38123/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning on leniency but dismisses prescription claim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court annulled the appeal judgment regarding the defendant's claim for exemption due to the particular leniency of the offense because the lower court failed to address this specific plea. While the defense argued the evidence was illegally obtained, the court rejected this as unfounded, noting the complaint was not raised in the appellate brief. Consequently, the case was remanded for a new trial to evaluate the leniency plea, while the separate request for prescription was declared inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: The court must explicitly address pleas for exemption from punishment for particular leniency; failure to do so warrants annulment, whereas requests for prescription are inadmissible if the primary issue of criminal responsibility has been settled.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular leniency exemption from punishment lack of reasoning annulment and remand inadmissibility of prescription criminal responsibility appellate procedure reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.
Ciò perché la valutazione ex art. 131 bis c.p. è un posterius, una conseguenza che viene 'a valle' del giudizio di responsabilità, una volta accertata la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato.
Art. 191 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 526 c.p.p.
Art. 530 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 648 c.p.
D.L. n. 137/2020
23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art.
D.L. 198/2022

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015
Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023
265434; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALA ARTUR nato a ELBASAN (ALBANIA) il 03/09/1987 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE d'APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani il 25 maggio 2022 con cui l'imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e C 200,00 di multa per la ricettazione di un telefonino.

2. Con il ricorso per cassazione la Difesa dell'imputato formula due motivi. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell'art.606 c.p.p., in relazione agli artt.191, 192, 526 e 533 del codice di procedura nonché 648 c.p.) nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) poiché la condanna dell'imputato è basata su una prova illegittimamente acquisita e comunque inutilizzabile. Infatti, la origine furtiva del bene asseritamente rubato e ricettato è stata desunta esclusivamente dall'acquisizione (senza il consenso del difensore) ed esame della querela presentata da Ilaria Martucci, proprietaria del telefonino, che tuttavia non è stata sentita in dibattimento.

Nel processo non vi è quindi la prova del reato presupposto. Anche con il secondo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell'art.606 c.p.p., in relazione agli artt.129 e 530 del codice di procedura nonché 131 bis c.p.) nonché mancanza di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) sulla non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta, formulata con le conclusioni inviate per mali in occasione della trattazione cartolare dell'udienza d'appello.

3. Sia il Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo che il difensore dell'imputato, Avv. Alfonso Amorese hanno fatto pervenire per mail memorie con le rispettive conclusioni chiedendo, la prima, il rigetto del ricorso ed il secondo, il suo accoglimento o eventualmente, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato mentre il secondo merita accoglimento.

2. Con il primo motivo si contesta sia stata fornita la prova nel processo dell'origine furtiva del telefonino sequestrato al Baia, poiché la querela per il furto del terminale presentata dalla persona offesa Ilaria Martucci venne acquisita senza il consenso dell'imputato e della sua difesa ed è pertanto inutilizzabile a fini probatori. L'argomento difensivo è manifestamente infondato. Infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 Cremonese Rv. 282629 - 01;

Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 Maddaloni Rv. 277020 - 01). Ciò non significa ovviamente che vi debba essere un accertamento di responsabilità penale a carico di un individuo ma che gli elementi identificativi dell'ipotesi di reato siano sufficienti ai fini che qui occorrono, vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti, ipotizzabili sulla base di elementi indiziari sufficientemente concreti. La sussistenza di un reato presupposto non deve essere quindi accertata, ma semplicemente supposta come ipotesi cogente, precursore ineludibile dell'ipotesi di reato oggetto del giudizio (in questo caso, la ricettazione).

Su tali premesse concettuali, che la res fosse furtiva può desumersi da una pluralità di fattori, quali, nel caso concreto, la presenza di una indagine per il recupero del terminale, l'esecuzione del sequestro a carico del Bala, e, in ultimo, la presentazione di una querela per furto. La quale, pur utilizzata solamente nell'ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè la prova della sussistenza della relativa condizione di procedibilità, non deve essere intesa in maniera generica. Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità di una specifica ipotesi di reato, commessa in una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout fa/re.

Intesa in tali termini, specifici e concreti, essa consente, unitamente all'ulteriore corredo probatorio in atti a ritenere provata la sussistenza di (non la responsabilità per) un furto quale presupposto della ricettazione in oggetto.

3. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso. La Corte ha infatti omesso di motivare sulla richiesta, formulata con memoria di data 16 novembre 2023 (primo atto utile successivo alla riforma della disposizione, introdotta con il d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 -c.d. "Riforma Cartabia"-, alla luce del fatto che l'atto di appello reca la data del 3 ottobre 2022) di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E poiché l'omissione motivazionale non deriva da dimenticanza ma da mancata consapevolezza dell'esistenza del motivo (come reso evidente dalla sintesi dei motivi di appello riportata in motivazione -pg.3 - che ignora tanto la memoria che i motivi in essa versati) non si può far questione, come suggerisce il Sostituto Procuratore generale nella propria memoria inviata per mail, di motivazione implicita che presuppone quanto meno la consapevolezza che la questione fosse stata posta.

La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Ciò tuttavia non implica né comporta l'accoglimento della istanza di pronuncia dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, formulata a conclusione della memoria datata 8 agosto 2024 a firma dell'Avv. Alfonso Amorese del Foro di Bari. Infatti, il rinvio avviene solamente per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del beneficio invocato, essendo assorbita (attesane l'inammissibilità) ogni altra questione attinente alla responsabilità.

Ciò perché la valutazione ex art. 131 bis c.p. è un posterius, una conseguenza che viene 'a valle' del giudizio di responsabilità, una volta accertata la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto "presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale.

L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due "indici-criteri" della tenuità del fatto (la «tenuità dell'offesa» e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o "indici-requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo». (Cass.

Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703 - 01). Da quanto detto, discende che, una volta 'sigillata' la questione sulla responsabilità per l'inammissibilità del motivo che la riguardava, non è consentita a questa Corte (ed a quella cui il processo è rinviato) l'esame dell'istanza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d ciso in Roma, 27 agosto 2024 Il Con igliere est nsore Franc co Florit j Giuspanrntia DE