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Ordinanza — n. 33330/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court converts improper summary appeal against residence ban into regular appeal for further proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33330/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the appellant's summary appeal into a regular appeal because summary review is only permitted against coercive measures, not residence bans. The appellant argued for immediate review, but the court held that such orders are appealable under standard procedure. Consequently, the case was transmitted to the competent tribunal for further examination.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 310, cod. proc. pen.: When a party uses a summary appeal against a measure susceptible only to ordinary appeal, the court must convert the remedy to the appropriate procedure and transmit the case to the competent judge.

Parole chiave

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summary appeal conversion residence ban measure coercive measures appeal procedural remedy limitation transmission to tribunal restrizione di libertà pignorabilità limitata permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
L'impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto - alla luce del chiaro disposto dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d.
Art. 309 cod. proc. pen.
genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen. In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art.
Art. 299 cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all'art.
Art. 306 cod. proc. pen.
e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all'art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare.
Art. 310, cod. proc. pen.
Costante in tale senso è, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è 7-- ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod.
Art. 568, comma 5, cod.proc. pen.
Tanto premesso, visto il disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., il ricorso del Masciopinto, trattato con procedura ex art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso del Masciopinto, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art.
art. 309 cod. proc. pen
genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023
pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016
284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep.
Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997
Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep.
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001
220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCIOPINTO SABINO nato a BARI il 29/05/1969 avverso l'ordinanza del 05/08/2024 della Corte Appello di Bari udita la relazione svolta dal Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Sabino Masciopinto, con atto sottoscritto dal suo difensore, ricorre avverso il provvedimento indicato in epigrafe, emesso in data 5 agosto 2024 dalla Corte di Appello di Bari, con il quale è stata respinta l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora.

2. L'impugnazione deve essere convertita in appello, in quanto - alla luce del chiaro disposto dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d. genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen. In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all'art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare.

Costante in tale senso è, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è 7-- ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, Rv. 284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep. 27/02/2017- Rv. 269418;

Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep. 26/01/1998- Rv. 209335).

3. Tanto premesso, visto il disposto dell'art. 568, comma 5, cod.proc. pen., il ricorso del Masciopinto, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Giudice competente per l'ulteriore corso. Invero, «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 2