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Ordinanza — n. 33329/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court rejects extradition bail revocation request citing lack of new evidence and social ties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33329/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the defendant's request to revoke his pre-trial detention measures pending extradition to Morocco. Although the defense argued the defendant has established commercial activities and family ties in Italy, the court found no new elements to justify changing the bail conditions. The decision rests on the principle that mere passage of time does not automatically warrant a reduction in security measures when the defendant remains deeply rooted in the local community.

Regesto Legislator

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Art. 718 cod. proc. pen.; Art. 643-bis c.p.p.: The court may revoke pre-trial detention measures only upon the emergence of new facts or circumstances that materially alter the risk assessment, and the mere lapse of time without such changes does not justify a modification of the bail regime.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition bail revocation pre-trial detention measures risk of flight assessment social ties in Italy Cassation procedural law custodia cautelare in carcere immigration fraud charges

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 718 cod. proc. pen.
art. 718 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ord. n. 17773 del 13/04/2018

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'istanza proposta nell'interesse di Echafai Ilhami, nato a Beni Smir (Marocco) il 22.6.1976, acquisito il parere della Procura Generale, udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. Premesso che - con sentenza dell'1.7.2024 la Corte d'appello di Milano aveva autorizzato l'estradizione di Echafai Ilhami nel Regno del Marocco, con consegna differita a soddisfatta giustizia italiana, per tutti i reati oggetto di mandato di cattura internazionale del 26.12.2023, emesso dal Procuratore Generale del Re presso la Corte d'appello di El Jadida; - avverso la predetta sentenza l'estradando ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, con udienza fissata per il giorno 3.10.2024 davanti alla VI Sezione di questa Corte; - in virtù della richiesta di estradizione l'Echafai era stato tratto in arresto il giorno 22.3.2024 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere sostituita, il 5.4.2024, da quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ogni lunedì ed ogni venerdì alle ore 21,00, unitamente al divieto di espatrio, con conseguente trattenimento del passaporto; - con istanza datata 3.8.2024 la difesa dell'Echafai ha chiesto la revoca della misura cautelare tuttora in atto nei confronti del ricorrente: a sostegno dell'istanza sottolinea che l'estradando dimora stabilmente in Italia insieme alla sua famiglia ed è titolare di due attività commerciali, come da documentazione già prodotta, non sussistendo perciò alcun pericolo di fuga avendo egli interesse a permanere sul territorio italiano; - con ordinanza del 19.8.2024 la Corte d'appello di Milano, adita dalla difesa dell'istante, preso atto della pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza del V1.7.2024, con trasmissione degli atti in data 24.7.2024, ha rimesso gli atti a questa Corte, competente a provvedere sull'istanza de libertate ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen.

Tanto premesso, osserva che - come correttamente affermato dalla Corte d'appello di Milano, la competenza a decidere sull'istanza di revoca della misura cautelare in atto nei confronti dell'Echafai appartiene a questa Corte di fronte alla quale è stato proposto ricorso contro la sentenza che ha autorizzato l'estradizione del predetto, essendo peraltro già qui pervenuti gli atti del processo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6, Ord. n. 17773 del 13/04/2018, dep. 19/04/2018, Oprea, Rv. 272923 — 01); - nel caso di specie, come risulta dalla ricostruzione operata dalla Corte d'appello nell'ordinanza di trasmissione degli atti, l'Echafai era stato tratto in arresto e sottoposto a misura detentiva inframuraria in data 22.3.2024 sostituita, dopo quindici giorni, dall'obbligo di presentazione bisettimanale unito al divieto di espatrio; - le ipotesi di reato, per le quali era stata avanzata la richiesta dallo Stato del Marocco ed è stata autorizzata l'estrazione, sono quelle della truffa e di immigrazione clandestina, punite, nell'ordinamento dello Stato richiedente, la prima, con pena detentiva sino a cinque anni e, la seconda, laddove la condotta sia continuativa, con pena detentiva da dieci a vent'anni; - non può attribuirsi rilievo al mero decorso del tempo di applicazione della misura e la stessa difesa non ha potuto evidenziare elementi di novità in grado di modificare l'apprezzamento che era stato operato in sede di sostituzione della misura detentiva con quelle tuttora in atto ed il cui complessivo impatto sulla persona dell'estradando appare del tutto marginale, anche alla luce dell'affermato suo radicamento nel tessuto sociale ed economico nell'ambito territoriale di residenza.

P.Q.M.

rigetta l'istanza.