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Ordinanza — n. 33327/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses saltum appeal, ruling only appeals are valid against detention order rejections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the applicant's attempt to file a saltum appeal against the appellate court's order rejecting the request to revoke pre-trial detention. The applicant argued for immediate review, but the court clarified that such appeals are strictly limited to specific coercive measures. Consequently, the case was reclassified as a standard appeal and transmitted to the competent tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 310, cod. proc. pen.: The immediate appeal to the Supreme Court is admissible only against specific coercive measures; requests to revoke or replace detention orders must be challenged via ordinary appeal.

Parole chiave

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saltum appeal pre-trial detention coercive measures appellate procedure impugnability rules Cassation jurisdiction detention revocation attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
L'impugnazione deve essere qualificata come appello, in quanto - alla luce del chiaro disposto dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d.
Art. 309, cod. proc. pen.
genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod.
Art. 299, cod. proc. pen.
In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod.
Art. 306, cod. proc. pen.
e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all'art. 306 cod.
Art. 310, cod. proc. pen.
Costante in tale senso è, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso del Bontempo, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 agosto 2024 DEPOSITATO IN CPfl.‘.177sIA Il president
art. 416 bis cod. pen
art. 309 cod. proc. pen
genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023
pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate si veda Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016
284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep.
Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997
Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep.
Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001
Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001
220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTEMPO SALVATORE nato a BIANCAVILLA il 10/05/1978 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Salvatore Bontempo, con atto sottoscritto dal suo difensore, ricorre avverso il provvedimento, emesso in data 22 luglio 2024 dalla Corte di Appello di Messina, con il quale è stata respinta l'istanza di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, alla quale è sottoposto l'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Sulla predetta istanza si è pronunziata la Corte di Appello di Messina dinanzi alla quale pende il giudizio di impugnazione della sentenza di condanna di primo grado.

2. L'impugnazione deve essere qualificata come appello, in quanto - alla luce del chiaro disposto dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen. - il ricorso per saltum in cassazione è consentito soltanto avverso i provvedimenti c.d. genetici, in alternativa al ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen. In ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per saltum non può invece essere proposto avverso le ordinanze ex art. 299 cod. proc. pen. e tutti gli altri provvedimenti con i quali il giudice competente si pronunzia sulla misura cautelare in atto (come quello di cui all'art. 306 cod. proc. pen., in materia di estinzione delle misure), in quanto suscettibili soltanto di appello cautelare.

Costante in tale senso è, d'altronde, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (tra le più recenti massimate si veda Sez. 6, Ordinanza n. 15125 del 07/03/2023, Rv. 284581; si vedano anche Sez. 1, Sentenza n. 9657 del 05/10/2016 -dep. 27/02/2017- Rv. 269418;

Sez. U, Sentenza n. 16 del 26/11/1997 -dep. 26/01/1998- Rv. 209335).

3. Tanto premesso, visto il disposto dell'art. 568, comma 5, cod., proc. pen., il ricorso del Bontempo, trattato con procedura ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., deve essere qualificato come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Giudice competente per l'ulteriore corso. Invero, «In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, De Palma; si deve dunque ritenere definitivamente superato il principio affermato da Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 29 agosto 2024 DEPOSITATO IN CPfl.‘.177sIA Il president