Sentenza — n. 32675/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Furnò Giuseppe, nato ad Angera il 19/03/1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/07/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32675/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Furnò Giuseppe, nato ad Angera il 19/03/1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/07/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Furnò Giuseppe, nato ad Angera il 19/03/1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 05/07/2024; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Gallucci
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato che il ricorso è stato proposto il 24 luglio 2024, senza il rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 22 legge n. 69 del 2005, considerato che la sentenza impugnata è stata depositata il 10 luglio 2024 e notificata al difensore del consegnando, Avvocato Roberto Craveia, in data 11 luglio 2024 e il successivo 12 luglio a Furnò Giuseppe: sicché il suddetto termine scadeva il 17 luglio per il difensore e il 18 luglio per l'interessato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; te. ritenuto che alla Cancelleria vanno demandati gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 1