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Sentenza — n. 31756/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on European arrest warrant due to statutory exclusion of merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the applicant to pay costs. The applicant argued that the lower court failed to consider evidence of his five-year residence in Italy required for a discretionary refusal of surrender. The court ruled that legislative reforms now strictly limit appeals to specific procedural defects, explicitly excluding challenges based on the merits or the logic of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 22 L. 69/2005; Art. 606 c.p.p.: The Supreme Court is no longer the judge of the merits in European arrest warrant cases, and appeals cannot be filed for defects in the reasoning or illogicality of the decision.

Parole chiave

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European arrest warrant discretionary refusal residence duration merit review exclusion appeal inadmissibility procedural defects only Italian criminal procedure allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 L. 69/2005
69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art.
Art. 606 c.p.p.
2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Grumeza Alin Petru per mezzo del difensore il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett.
art. 606 cod. proc. pen
Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 25561/2024
della Sez. 6 n. 25561/2024, ha preso in considerazione tutti gli ulteriori elementi che fungono da indici rivelatori della stabile permanenza in Italia (conoscenza della lingua italiana, svolgimento di attività lavorativa , dimora stabile in Italia : cfr.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRUMEZA Alin Petru nato in Romania il 13 giugno 1991 avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 16/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luca Tampieri ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore di Grumeza Alin Petru, avv. Eustachio Claudio Solazzo il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16/7/2024, la Corte d'Appello di Bari, ordinava la consegna allo stato richiedente (Romania) del cittadino Grumeza Alin Petru nato a Botosani ( Romania) il 13/6/1991, in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo in relazione alla sentenza della Corte regionale di Botosani che lo aveva condannato alla pena di anni 9 di reclusione per i reati di tentato omicidio e lesioni aggravate, rilevando tanto la sussistenza delle condizioni positive, quanto l'assenza di condizioni ostative alla consegna. In particolare la Corte di appello, a fronte del mancato consenso alla consegna, ha escluso che la sussistenza delle condizioni del rifiuto obbligatorio e di quello facoltativo di cui agli artt. 18 e 18 bis L. 69/2005 ravvisando la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 lett. C) della stessa legge. 2.Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Grumeza Alin Petru per mezzo del difensore il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello considerato gli indici rivelatori del radicamento del prevenuto in Italia ai sensi dell'art. 18 bis co.2 e comma 2 bis, L. 69/2005 tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei reati a lui contestati e l'inizio del periodo di residenza e/o dimora in Italia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A seguito delle modifiche apportate alla L. 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione del vizio di motivazione. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 L. 22 aprile 2005, n.

69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. A seguito della riformulazione, da un lato è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.

3. Fatta tale premessa, si rileva come nel caso di specie, l'unico motivo di ricorso, pur rubricato come erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione, si risolve essenzialmente nella deduzione di presunti vizi motivazionali della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, censura aspetti attinenti essenzialmente al merito della valutazione della condizione del radicamento in Italia da almeno 5 anni, ai fini del rifiuto facoltativo della consegna. Aspetto che la Corte di appello ha adeguatamente valutato avendo riguardo al dato oggettivo della carcerazione del consegnando dal 19/2/2019, per circa tre anni, fino al 2022, in Romania, e del suo rientro in Italia solo allorchè ha stipulato il contratto di locazione e cominciato a lavorare come bracciante agricolo dal 1 gennaio 2023 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, conscia dell'arresto giurisprudenziale di cui alla sent. della Sez. 6 n. 25561/2024, ha preso in considerazione tutti gli ulteriori elementi che fungono da indici rivelatori della stabile permanenza in Italia (conoscenza della lingua italiana, svolgimento di attività lavorativa , dimora stabile in Italia : cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ritenendoli coerenti con il dato oggettivo sopra evidenziato, sicchè il motivo di doglianza con cui si assume la sussistenza delle condizioni ai fini del rifiuto facoltativo e cioè il radicamento reale, continuativo e non estemporaneo della persona nello Stato, è manifestamente infondato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, com