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Sentenza — n. 31755/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31755/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 11/7/2024, la Corte di Milano, ordinava la consegna allo Stato richiedente (Romania) del cittadino Moldovan Ioan nato a Reghin ( Romania) il 28/4/1968, in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 19/6/2024, in relazione alla sentenza n. 271 del 24/7/2023, irrevocabile in data 30/5/2024 con cui era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di falso e guida senza patente (reiterata).

Regesto Legislator

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art. 2 d.lgs. n. 10/2021; Sentenza — n. 31755/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Moldovan Ioan per mezzo del difensore il quale deduce vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.

Parole chiave

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estradizione semplificata allontanamento nonostante motivi di salute inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento reato motivante l'estradizione domanda d'asilo di rom allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 2 d.lgs. n. 10/2021
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in particolare dell'art. 2 d.lgs.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MOLDOVAN Ioan nato a Reghin ( Romania) il 28/4/1968 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11/7/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Luca Tampieri ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11/7/2024, la Corte di Milano, ordinava la consegna allo Stato richiedente (Romania) del cittadino Moldovan Ioan nato a Reghin ( Romania) il 28/4/1968, in relazione al mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 19/6/2024, in relazione alla sentenza n. 271 del 24/7/2023, irrevocabile in data 30/5/2024 con cui era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati di falso e guida senza patente (reiterata).

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Moldovan Ioan per mezzo del difensore il quale deduce vizio di violazione di legge ex art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello acquisito la sentenza di condanna a carico del prevenuto, emessa in Romania, posto che la condotta di guida senza patente non è prevista dalla legge italiana come reato. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in particolare dell'art. 2 d.lgs. n. 10/2021, avendo la Corte di appello omesso di verificare le condizioni specifiche detenzione in Romania e disposto la consegna del Moldovan nonostante le sue condizioni di salute fossero incompatibili con le condizioni carcerarie dello Stato richiedente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile perché tardivo. Come è noto, nell'ottica di una complessiva accelerazione delle procedure interne di consegna nell'ambito del sistema del mandato di arresto europeo, il d.lgs. n. 10 del 2021 ha stabilito una sensibile riduzione dei termini processuali originariamente previsti dalla legge n. 69 del 2005. In particolare, l'art. 18, comma 1 del decreto ha disposto che "Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale".

2. Ciò premesso, dal fascicolo processuale risulta che la sentenza è stata emessa in data 11/7/2024 e che del dispositivo e della motivazione è stata data lettura in udienza, alla presenza delle parti. Risulta, inoltre, che l'impugnazione è stata proposta in data 19/7/2024, giusta attestazione apposta in calce alla sentenza impugnata. Il ricorso è stato, dunque, proposto tardivamente rispetto al più ristretto termine di cinque giorni introdotto dalla riforma del febbraio 2021.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 6