Sentenza — n. 31400/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Consigliere delegato della Corte di appello di Catanzaro, decidendo in relazione all'arresto di Ibrahim Asan in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha applicato al consegnando la misura cautelare degli arresti domiciliari, rinviando all'udienza del successivo 2 luglio per la decisione sulla richiesta di consegna.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31400/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito, prospettando, di fatto, vizi della motivazione non deducibili in questa Sede ai sensi dell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005. Va, infatti, ribadito che che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della legge n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418). 1.1.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di Asan Ibrahim nato in Turchia V11/10/1996 avverso l'ordinanza emessa il 22 giugno 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Debora Tripiccione; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito il difensore, Avv. Giovanna Verdicchio, che ha concluso e r il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Consigliere delegato della Corte di appello di Catanzaro, decidendo in relazione all'arresto di Ibrahim Asan in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ha applicato al consegnando la misura cautelare degli arresti domiciliari, rinviando all'udienza del successivo 2 luglio per la decisione sulla richiesta di consegna.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, deducendo la violazione degli artt. 9, commi 5 e 7, legge n. 69 del 2005, nonché degli artt. 274, comma 1, lett.
b) e 275 cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il consegnando è di nazionalità turca, ha dichiarato in sede di interrogatorio di essere stato in Ungheria per un breve periodo e di essersi recato successivamente a Bologna, dando così dimostrazione di disporre di mezzi e capacità di spostamento per sottrarsi alle ricerche in campo internazionale. Va, inoltre, considerata la gravità del fatto che gli è addebitato, in quanto si contesta al consegnando di essere a capo di un gruppo criminale organizzato che ha contribuito all'attraversamento illegale delle frontiere di cittadini stranieri verso i paesi dell'Unione europea tra gennaio e la primavera del 2022 attraverso il confine serbo ungherese.
Altro fattore completamente trascurato dalla Corte di appello e l'entità della pena massima applicabile che, secondo quanto emerge dal mandato di arresto europeo, è pari a venti anni di reclusione. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale a reputare come unica misura idonea la custodia cautelare in carcere ovvero a prendere in esame la possibilità di disporre l'applicazione del braccialetto elettronico al fine di rendere possibile il controllo a distanza degli spostamenti del consegnando e garantire così l'esecuzione della eventuale decisione favorevole alla consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce un motivo non consentito, prospettando, di fatto, vizi della motivazione non deducibili in questa Sede ai sensi dell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005. Va, infatti, ribadito che che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della legge n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l'inesistenza o l'apparenza della motivazione, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418). 1.1.
L'ordinanza impugnata, con motivazione immune dai denunciati vizi giuridici, ha ritenuto l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contenere il pericolo di fuga del consegnando, attribuendo preminente rilievo alla documentazione prodotta, attestante l'intenzione di rimanere in territorio italiano e di chiedere la protezione internazionale. Siffatta argomentazione è stata completamente trascurata dal ricorrente che, con il motivo in esame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e le finalità sottese allo strumento di cooperazione in esame, si è sostanzialmente limitato ad esprimere la propria differente valutazione sulla adeguatezza della misura cautelare da applicare.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Così