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Ordinanza — n. 47534/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic defenses fail to meet specific drug quantity and chemical composition standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Matteo Bonafè's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the ketamine possessed was non-intoxicating and questioned the quantity of 75mg, but the court found these arguments generic and factually unsupported. Consequently, the court ruled that the defense did not sufficiently address the specific elements of the crime regarding the substance's nature and amount.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990; Appeals based on generic assertions of non-intoxicating nature or disputed quantity without specific factual comparison to the indictment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession appeal ketamine quantity defense generic factual arguments Cassazione inadmissibile non-intoxicating substance criminal liability standards procedural dismissal dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Bornafè; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P,R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAFE' MATTEO nato a BOLOGNA il 28/02/1989 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Bornafè; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P,R. n. 309/1990 e in relazione alla quantità di sostanza stupefacente detenuta e al principio attivo, sono svolte in fatto, al confronto con la contestazione nella quale si dà espressamente atto del possesso di mg. 75 di ketamina, nome del principio attivo; le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della sostanza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr