Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting claims on drug sentencing and punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Formica inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and the denial of generic mitigating circumstances regarding a drug offense. The court ruled that the arguments were generic, repetitive, and had already been properly addressed by the trial judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 360, n. 4, c.p.p.: Appeals based on generic and repetitive criticisms of sentencing and mitigating circumstances are inadmissible when the lower court has already provided correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORMICA SALVATORE nato a MILAZZO il 28/04/1985 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Formica Salvatore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, per escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale, non solo il quantitativo di principio attivo ma la circostanza che lo stupefacente fosse suddiviso in 10 dosi da strada di peso simile.
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrate sulle modalità del fatto e i precedenti le conclusioni dei giudici del merito sono affatto illogiche: in sentenza, peraltro, si dà atto che non è stata applicata la pur contestata recidiva e che la pena è stata determinata in anni uno di reclusione ed euro 1.400,00 di multa in misura prossima al minimo edittale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Cons 3 li- ,