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Ordinanza — n. 47531/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific criticism regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47531/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Vitolo Fabrizio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different sentencing treatment, but the court found his grounds too generic and lacking specific criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it failed to establish a clear correlation between the arguments presented and the specific decisions of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds lack specific criticism of the contested decision, failing to demonstrate a correlation between the arguments and the specific reasoning of the appealed act.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific criticism inadmissible appeal sentencing treatment correlation of arguments multa disciplinare all'avvocato controllo della commisurazione della pena sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITOLO FABRIZIO nato a SIRACUSA il 13/12/1992 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Vitolo Fabrizio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che invero la sentenza ha accolto il motivo in punto di trattamento sanzionatorio riducendo la mena in altra ritenuta maggiormente congrua; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/