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Ordinanza — n. 47530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding confiscation of illicit funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the confiscation of funds found in his possession, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected these claims as generic and unfounded because the confiscation was properly motivated by the illicit origin of the funds and the lack of proof of lawful source.

Regesto Legislator

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Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal challenging the confiscation of funds is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the statutory provision merely recognizes the mandatory nature of confiscation when funds derive from crime.

Parole chiave

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confiscation of illicit funds generic appeal grounds manifestly unfounded appeal defect in reasoning DPR 309/1990 confiscation confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
Scacco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena — anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa- per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990;
Art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Art. 363-bis c.p.p.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCACCO GIACOMO ANTONIO nato a ALBANO LAZIALE il 10/09/1979 avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G.A. Scacco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena — anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa- per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990;

Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica e adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge, anche tenuto conto che l'art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 è norma meramente ricognitiva della obbligatorietà della confisca di res provenienti da reato Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202