Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and merely assertive grounds regarding trial court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Monaco Miko inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for crimes under Articles 336 and 651 of the Penal Code, alleging generic defects in the trial court's reasoning. The court rejected these arguments as insufficient because the lower judges correctly applied principles to establish both the opposing conduct and the refusal to provide personal details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic and merely assertive allegations regarding the trial court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MIRKO nato a LECCE il 21/09/1984 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Monaco M.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 651 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di configurabilità dei reati poiché i giudici del merito, facendo corretta applicazione dei principi che regolano la ricostruzione della condotta materiale e dell'elemento piscologico dei reati contestati, hanno ritenuto accertata sia la condotta oppositiva che il rifiuto di fornire le proprie generalità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigli