Cassation court dismisses appeal against drug conviction for marijuana quantity exceeding one hundred grams.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Adama Lamin inadmissible, upholding the second-instance conviction for drug trafficking. The appellant argued that the quantity of marijuana exceeded one hundred grams, which should have prevented the requalification of the offense under specific legal provisions. The court rejected this claim, finding that the lower courts correctly applied the law regarding the quantitative threshold and the nature of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The appeal against a conviction for drug trafficking based on the quantity of substances exceeding one hundred grams is inadmissible if the first and second instance courts correctly applied the statutory rules regarding the requalification of the offense.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMA LAMIN nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Jadama; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n.309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre cento gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana, già divisa in dosi), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 cit.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl