Criminal appeal dismissed as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the arguments were repetitive and had already been properly examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant, Rosanna Fanelli, sought to challenge a conviction for the crime of false accusation under Article 343 of the Penal Code, but the court found the new submissions to be merely a reiteration of previously dismissed points. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 343 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on arguments that have already been adequately examined and rejected by the court of first instance, constituting a manifestly unfounded repetition of prior defenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI ROSANNA nato a CONVERSANO 11 16/07/1967 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di R. Fanelli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 343 cod. pen., è proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sicchè la ricostruzione proposta, anche al fine di asseverare la sussistenza di condizioni riconducibili all'esercizio del diritto, si risolve nella proposta dell'alternativa valutazione dei fatti, documentati dal verbale di udienza, aspetti che, del resto, sono stati puntualmente esaminati dalla Corte di appello (pag. 6 e ss. della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso è, pertanto, anche manifestamente infondato. Rilevato che le argomentazioni vengono riproposte con la memoria difensiva, depositata in vista dell'odierna udienza, il cui contenuto non si salva, pertanto, votZtAkte, cu-k_ dallarammissibilità. Ritenuto, altresì, che va rigettata la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile limitatasi a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso già fissato per la decisione dinanzi alla Sezione Settima della Corte (cfr. Sez. 7, Ord. n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974) e che, pertanto, nessun contributo rilevante ai fini della decisione ha apportato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre