Cassation court dismisses appeal as facts correctly requalify heroin quantity as a crime under Art. 73, para. 5, D.P.R. 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sebki Ramzi inadmissible, upholding the second-instance conviction for drug trafficking. The appellant argued against the requalification of the offense based on the quantity of heroin exceeding 27 grams, which triggers stricter penalties under Article 73, paragraph 5, of the D.P.R. 309/1990. The court rejected these grounds, finding that the lower courts correctly applied the law and that the appellant's arguments constituted impermissible criticism of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: Appeals against conviction judgments are inadmissible if they merely criticize the first-instance decision with correct legal arguments, as such criticism does not constitute a valid ground for cassation review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBKI RAMZI (CUI 01VWNSK) nato il 07/10/1976 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sebki Ramzi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre 27 gr. di sostanza stupefacente tipo eroina, divisa in ovuli del peso di ca. 10 gr. cadauno), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consiglie