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Ordinanza — n. 47523/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to reproductive reasons for re-litigating already reviewed timeliness and knowledge issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47523/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Corciulo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of obstruction of justice, arguing that the lower court erred in assessing the timeliness of the complaint and the defendant's knowledge of the execution date. The court rejected these arguments, noting that the complainant only learned of the negative execution result in March 2016, not when the official's report was filed, and that the statute of limitations was extended due to recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal based on reproductive reasons for re-litigating issues already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal regarding the timeliness of the complaint and the accused's knowledge of the execution date is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproductive reasons timeliness of complaint knowledge of execution statute of limitations extension recidivism effect Court of Cassazione ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 388 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 388 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIULO FRANCESCO nato a CAPRARICA DI LECCE il 29/05/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Francesco Corciulo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. è inammissibile perché proposto per motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello sia sul punto della tempestività della querela sia sul punto della conoscenza, da parte dell'imputato, della data fissata per l'esecuzione.

Il primo motivo di ricorso si incentra sulla tardività della querela proposta dalla persona offesa "solo" il 18 aprile 2016,quando erano trascorsi, rispetto alla data di accesso dell'ufficiale giudiziario eseguito il 5 gennaio 2016, oltre tre mesi. Correttamente la Corte di appello ha, invece, ritenuto accertato che solo in data 23 marzo 2016, nel corso dell'udienza, la persona offesa era venuta a conoscenza dell'esito negativo dell'esecuzione, esito che non può collegarsi, ai fini del perfezionamento del reato, nel mero inserimento, nel fascicolo processuale, del verbale redatto dall'addetto IVG.

Manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla prescrizione del reato poiché la ritenuta recidiva reiterata determina un prolungamento dei termini di prescrizione, neppure ad oggi decorsi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere estensore