Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding sentencing and probation denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Giovanniello inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 600 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a lower court's conviction for tax evasion and the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis and Article 385, Paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that the first-instance judgment provided sufficient and logical reasoning to deny these specific mitigating factors based on the defendant's criminal history and the concrete facts of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 385 c.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and precise; generic criticisms regarding the assessment of sentencing or the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible as they fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANNIELLO SERGIO nato a GARBAGNATE MILANESE il 03/11/1982 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sergio Giovanniello; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.,, denegate valorizzando i precedenti penali dell'imputato e le concrete modalità del fatto. Anche la mancata applicazione della circostanza di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen. risulta corretta non ricorrendone i presupposti applicativi (cfr.
Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Rv. 280479). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna deli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/8,novembre 2024 Il Co