Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47521/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking, rejecting non-prosecution plea due to serious gains.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a non-prosecution plea based on the minor nature of the offense, but the lower court found the repeated illegal conduct and high profits from cocaine sales incompatible with such leniency. Consequently, the court upheld the conviction for drug trafficking and rejected the procedural objections raised by the defense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: The plea of non-prosecution for minor offenses is logically motivated by the repetition of illicit acts and the quality of gains, which render the conduct incompatible with the requirement of particular triviality.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction non-prosecution plea repeated illegal conduct quality of gains inadmissible appeal cocaine sales profits Cassation dismissal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
309/1990 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Andri Duka ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 131-bis cod. pen
309/1990 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA ANDRI nato il 16/08/2000 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; - FATTO E DIRITTO 1. Andri Duka ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate. 4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite, benchè sia contestato un solo episodio, e la qualità dei guadagni (aventi ad oggetto cessioni dì cocaina), modalità ritenute incompatibili con l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che, giustappunto, comporta una violazione ritenuta particolarmente lieve. 5.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl