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Ordinanza — n. 47520/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism application due to prior irrevocable judgment application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47520/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Pinto Mauro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for an erroneous application of recidivism rules regarding the lack of a current judgment on dangerousness. The court rejected this, noting that recidivism had already been properly applied in relation to the final conviction sentence for a more serious crime.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 626 c.p.: When recidivism is already established based on an irrevocable judgment for a more serious crime, subsequent appeals regarding the application of recidivism in the absence of a current judgment on dangerousness are manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Application Irrevocable Judgment Dangerousness Assessment Court of Cassazione Inadmissible Appeal Continued Punishment pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 626 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO MAURO nato a BISCEGLIE il 01/12/1989 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Pinto Mauro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti l'erronea applicazione della recidiva in carenza di attuale giudizio sulla pericolosità, sono manifestamente infondati poiché la recidiva era già stata ritenuta e applicata in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile, per pena più grave, sulla quale è stato operato l'aumento per la continuazione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 oggetto del presente giudizio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere resstensore Il Presi t