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Ordinanza — n. 47519/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible for re-evaluating evidence on drug quantity aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Delli Carri and Kartti inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a conviction for drug trafficking, arguing regarding the methodology used to calculate the quantity of the drug and the application of aggravating circumstances. The court rejected these arguments as generic, noting that the lower court's assessment of the drug quantity was legally sound and that the appeals sought an impermissible re-evaluation of evidence at the appellate stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance are deemed generic and inadmissible; furthermore, appeals proposing a re-evaluation of evidence in the presence of adequate motivation by the lower court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeals inadmissible grounds drug quantity aggravating circumstances re-evaluation of evidence double conformity court costs traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DELLI CARRI NICOLA nato a FOGGIA il 07/12/1998 KARTTI ACHRAF nato a FOGGIA il 18/05/2002 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Nicola Delli Carri e Achraf Kartti nonché la memoria depositata in vista dell'odierna udienza che, al di là della intitolazione come motivi nuovi ne ribadisce il contenuto; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi proposti da Nicola Delli Carri e Achraf Kartti in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, rispettivamente ascritti, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito in punto di responsabilità e sussistenza dell'aggravante.

Con riferimento al ricorso di Delli Carri, osserva il Collegio che il ricorrente ripropone censure sulle metodiche di analisi seguite che risultano inconferenti rispetto al complessivo dato della percentuale di principio attivo contenuto nel reperto sequestratogli, compatibile con la ritenuta ingente quantità dello stupefacente sequestratogli che superava i due chilogrammi di principio attivo anche applicando allo stupefacente detenuto il minor titolo di principio attivo (e, nel caso, corrispondente a oltre 5 chilogrammi). Né ha pregio il rilievo che, in altre fattispecie, l'aggravante è stata applicata con riferimento a quantità davvero notevoli di droga (50 chilogrammi) anche tenuto conto delle ulteriori risultanze a carico dell'imputatio che ne documentano (cfr. pag. 11 della s.i.) l'inserimento in "un'assidua attività di narcotraffico".

Manifestamente infondato risulta, altresì, il motivo di ricorso che censura il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante dell'ingente quantità comparandolo con l'omologo giudizio a favore dei coimputato: in tale evenienza non sussiste, infatti, alcuna disparità di trattamento viceversa ravvisabile nel caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non di altro concorrente nello stesso reato, disparità che imporrebbe, comunque, al giudice congrua motivazione e che non è effetto di mero automatismo.

Con riferimento al ricorso di Achraf Kartti ritiene il Collegio che il motivo di ricorso, in punto di responsabilità, è svolto in fatto e propone una inammissibile rivalutazione delle evidenze di prova che, in presenza di adeguata motivazione dei giudici di merito, peraltro in doppia conforme, non può essere svolta in sede di legittimità. / Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18