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Ordinanza — n. 47518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic grounds for alternative evidence assessment under criminal code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Settanni Ivano inadmissible due to generic grounds. The appellant argued for alternative evidence assessment regarding the return of a vehicle and subsequent theft accusations, but the court found these arguments insufficiently specific. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367, 646 cod. pen.; Appeals based on alternative evidence assessment are inadmissible if they lack specific factual grounds and merely request a different evaluation of existing proof sources.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds alternative evidence assessment witness testimony evaluation theft restitution dispute procedural costs award Cassazione ordinanza altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTANNI IVANO nato a MILANO il 23/03/1966 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Settanni Ivano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per i reati di cui agli artt. 367 e 646 cod. pen., sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle fonti di prova (le dichiarazioni rese dal teste, in merito alla consegna dell'autovettura all'imputato e alle scuse da questi accampate al momento della restituzione fino alla denuncia di furto del veicolo e alle risultanze delle indagini sul punto);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Cons