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Ordinanza — n. 47515/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as sentence is barely above statutory minimum for drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47515/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Cassandra Vitanion inadmissible due to the manifest unfoundedness of the excessive sentence claim. The appellant argued the penalty was excessive, but the court found it was only slightly above the statutory minimum for the specific drug quantity involved. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990; An appeal challenging a sentence as excessive is inadmissible when the penalty is manifestly not excessive because it is only slightly higher than the statutory minimum corresponding to the quantity of drugs possessed.

Parole chiave

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excessive sentence appeal drug quantity threshold statutory minimum penalty manifest unfoundedness Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 procedural inadmissibility sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANDRA VITANTONIO nato a BARI il 24/01/1999 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Cassandra; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell'e censure sulla eccessitià della pena/ che è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in ragione del quantitativo di droga detenuta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consiglie