Court dismisses appeal on generic prescription claim due to failure to prove crime extinction date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal by Koci Polikseni inadmissible because the plea of prescription was too generic. The appellant failed to provide evidence proving the crime under Article 316-ter of the Penal Code was extinguished by the time of the contested judgment. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 316-ter cod. pen.; In criminal prescription cases, the accused bears the burden of proving the date of the crime's commencement, and a generic plea without specific evidence regarding the actual receipt of the illicit benefit is insufficient to establish extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOCI POLIKSENI nato il 05/04/1944 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Koci Polikseni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il motivo di ricorso (prescrizione del reato) avverso la sentenza di condanna indicata in epigrafe è generico. Va ricordato che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti. (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181), allegazione, allo stato non assolta dalla ricorrente.
Il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui avviene il conseguimento indebito dell'erogazione (Sez. 6, n. 2125, del 24/11/2021, Bonfanti, Rv. 282675) e quello ascritto all'imputata è contestato come commesso alla data del 1 febbraio 2015. L'imputata, al confronto con tale contestazione, che fa riferimento al periodo nel quale la ricorrente rimaneva assente dall'Italia, non ha allegato elementi per ritenere che il reato stesso, avuto riguardo al momento della effettiva percezione dell'indennità, fosse prescritto alla data di decisione della sentenza impugnata che, invece, aveva escluso la prescrizione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere relat