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Ordinanza — n. 47513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for inadmissible factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Loris Pio Pazienza inadmissible. The appellant challenged his conviction for drug possession, arguing that the quantity and quality of the substance were valued based on its potential sale to third parties rather than his exclusive personal use. The court rejected these arguments as mere factual complaints not permitted in a legality review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Complaints regarding the subjective intent of personal use versus potential sale to third parties constitute mere factual disputes and are inadmissible in a legality appeal.

Parole chiave

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drug possession conviction legality appeal inadmissibility personal use intent factual complaints review Corte di Cassazione detenzione di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZIENZA LORIS PIO nato a SAN SEVERO il 04/05/1997 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Loris Pio Pazienza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla destinazione a terzi - piuttosto che all'uso esclusivamente personale - dello stupefacente valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto e il possesso di strumenti atti al taglio e confezionamento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl