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Ordinanza — n. 47512/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47512/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction with the factual findings rather than legal errors. The lower court had denied a suspended sentence based on the defendant's social danger assessment and prior record, which the Supreme Court deemed non-censurable. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on points of law; mere complaints regarding factual assessments or the appropriateness of a suspended sentence are inadmissible.

Parole chiave

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admissibility of appeal points of law requirement suspended sentence denial social danger assessment mere factual complaints Corte di Cassazione procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZULLI MASSIMO nato a SAN SEVERO il 22/01/1994 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Renzulli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza indicata in oggetto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione della pena sostitutiva ritenuta inidonea a realizzare la finalità punitiva alla luce del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato formulato alla stregua dei suoi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere