Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction with the factual findings rather than legal errors. The lower court had denied a suspended sentence based on the defendant's social danger assessment and prior record, which the Supreme Court deemed non-censurable. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on points of law; mere complaints regarding factual assessments or the appropriateness of a suspended sentence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZULLI MASSIMO nato a SAN SEVERO il 22/01/1994 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di M. Renzulli; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza indicata in oggetto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che non è censurabile la scelta di denegare l'applicazione della pena sostitutiva ritenuta inidonea a realizzare la finalità punitiva alla luce del giudizio di pericolosità sociale dell'imputato formulato alla stregua dei suoi precedenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere