Cassation court dismisses appeal for generic evasion charges due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Angelo Balducci inadmissible for failing to provide specific legal grounds against the lower court's conviction for evasion. The appellant argued against the sentencing treatment, but the court found the criticisms generic and reserved for the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific; generic criticisms regarding sentencing are inadmissible as they fall within the exclusive appreciation of the trial judge when supported by adequate reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDUCCI ANGELO nato a CERIGNOLA il 22/04/1984 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avv)4 alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Angelo Balducci; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici.
Le censure proposte investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali e le concrete modalità del fatto sicché, del tutto ragionevolmente, si è ritenuta ostativa all'applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. la durata dell'allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202