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Ordinanza — n. 47510/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and lack of specific factual comparison regarding traffic violence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gervasio Giuseppe inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued flaws in the lower court's reasoning regarding the crime of violence under Article 337 of the Penal Code, but the Court found the appeal generic and lacking specific factual comparison. The court determined that the lower court's assessment of the violent driving conduct was logical, complete, and based on a comprehensive evaluation of evidence, making it unchallengeable in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific comparison with the contested decision, failing to demonstrate concrete grounds for re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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generic appeal lack of specific comparison crime of violence traffic conduct inadmissible appeal factual assessment unreviewable decision sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERVASIO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 29/07/1972 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gervasio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al e_ delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è declinato in fatto e generico ~551 in concreto, privo di effettiva censura e di confronto con la decisione impugnataiche ha adeguatamente evidenziato come la condotta violenta fosse consistita nelle modalità di guida allorché il ricorrente, per mezzo di brusche frenate, tentava di farsi tamponare dai pubblici ufficiali che erano all'inseguimento del mezzo la cui incolumità veniva posta in pericolo; che detta valutazione, in quanto logica e completa oltre che fondata sul complessivo apprezzamento degli elementi probatori, è insindacabile in sede di legittimità; che, inoltre, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca, come nel caso di specie, ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificItà (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1