Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of dolo and failed recidivism exclusion arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Cesare inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court ruled that arguments regarding the absence of intent (dolo) and the failure to exclude recidivism were inadmissible because they were based on factual re-evaluation rather than legal error. Since the lower court had already thoroughly examined the defendant's capacity to offend and the gravity of the crime, the cassation judges found no logical flaw in that assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals based on factual re-evaluation of intent or recidivism are inadmissible when the lower court's reasoning on the gravity of the crime and the offender's capacity to offend is not illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE ANTONIO nato a TERMOLI il 15/04/1985 avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Di Cesare; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso in punto di responsabilità, per carenza di dolo, e mancata esclusione della recidiva non sono consentiti perché svolti in fatto, quello sul dolo, e finalizzati, quello sulla recidiva, ad una rivalutazione del trattamento punitivo, che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno ritenuto sussistente evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato con argomentazioni che non denotano alcuna illogicità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliete latore Il Pre e