Ordinanza — n. 47508/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARINIS PASQUALE ANTONIO (CUI 066GP6U) nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/12/1990 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Demarinis Pasquale Antonio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova dalle quali si ricava il dato quantitativo dello stupefacente detenuto e il grado di notevole purezza del panetto di cocaina detenuto dal ricorrente con conseguente elevato numero di dosi estraibili (oltre 259), un elemento, questo, apprezzato anche per ritenerlo vicino ad ambienti criminali in grado di fornirgli droga di qualità da immettere sul mercato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 1 d.P.R. n.309/1990; Ordinanza — n. 47508/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1 d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova dalle quali si ricava il dato quantitativo dello stupefacente detenuto e il grado di notevole purezza del panetto di cocaina detenuto dal ricorrente con conseguente elevato numero di dosi estraibili (oltre 259), un elemento, questo, apprezzato anche per ritenerlo vicino ad ambienti criminali in grado di fornirgli droga di qualità da immettere sul mercato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMARINIS PASQUALE ANTONIO (CUI 066GP6U) nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 28/12/1990 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Demarinis Pasquale Antonio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n.309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova dalle quali si ricava il dato quantitativo dello stupefacente detenuto e il grado di notevole purezza del panetto di cocaina detenuto dal ricorrente con conseguente elevato numero di dosi estraibili (oltre 259), un elemento, questo, apprezzato anche per ritenerlo vicino ad ambienti criminali in grado di fornirgli droga di qualità da immettere sul mercato.
Il dato quantitativo è stato correttamente valorizzato dai giudici del merito sia per escludere la riconducibilità del fatto alla fattispecie di lieve entità di cui alla comma quinto dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 sii l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. unitamente alla circostanza che l'imputato aveva un block notes nel t quale era annotata la contabilità inerente lo spaccio, circostanze che sono state, infine, valutate per "contenere" la misura dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche bilanciando, in negativo, l'apprezzamento della confessione resa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con Ina condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il