Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legality review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Mele's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mele challenged his conviction for drug possession, arguing the seized substance was intended for third parties rather than personal use, while the lower court relied on the quantity and quality of the drugs found on him. The court rejected these arguments as mere factual complaints that cannot be raised in a legality proceeding, which strictly limits the scope of review to legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 363-bis, comma 1, c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes regarding the destination or use of drugs are inadmissible in legality proceedings as they constitute mere complaints rather than legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GIOVANNI nato a TERLIZZI il 14/09/1998 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mele Giovanni; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità(perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta destinazione a terzi, piuttosto che all'uso esclusivamente personale, dello stupefacente detenuto,valorizzando il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente detenuto e le concrete circostanze del fatto (l'imputato veniva trovato in strada, con indosso lo stupefacente diviso in dosi da strada);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl