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Ordinanza — n. 47506/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as motive regarding sentencing is inadmissible due to lack of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Vito Dellerba inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dellerba argued the lower court's sentencing was flawed, but the appellate court had not examined this specific motive. The court ruled the appeal inadmissible because the contested issue was never subject to appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised were not examined by the appellate court, as the appellate judgment cannot be based on motives not previously considered.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of review sentencing motive appellate jurisdiction procedural defect sanzioni penali adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLERBA VITO nato a CERIGNOLA il 07/01/1977 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Dellerba Vito; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato e indeducibile visto che il motivo non veniva sottoposto al vaglio della Corte di appello, avendo l inverolil Tribunale ~applicato il minimo della pena ton giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata "recidiva reiterata infraquinquennale a pena eseguita"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2