Cassation appeal dismissed for genericity; appeal lacks specific criticism linking arguments to the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Seccia inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding sentencing. Although the appellant claimed a lack of motivation concerning liability and penalty, the court found the appeal merely evocative without specific criticism linking his arguments to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation between the arguments presented and the decisions of the lower court, failing to avoid the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA ANTONIO nato a CERIGNOLA il 07/05/1968 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Seccia Antonio; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità ed alla determinazione della pena è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, invero il ricorso ha accolto l'unico motivo dedotto in sede di gravame proprio in ordine al trattamento sanzionatorio; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/