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Ordinanza — n. 47502/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because request for substituted sentence was not in appeal grounds but added late at hearing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the request for a substituted sentence was not included in the formal grounds of appeal but was only submitted in a memorandum filed on the day of the hearing. The appellant argued for the application of new transitional rules allowing substituted sentences, while the opposing party contended that procedural strictness required the issue to be raised earlier. The court ruled that under the principle of devolution, the appellate judge can only consider such requests if they were properly raised in the grounds of appeal or via new grounds under Article 585 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Art. 597, comma 1, cod. proc. pen.: The appellate court may rule on the applicability of new substituted sentences only if the issue was raised in the grounds of appeal or through new grounds under Article 585, paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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substituted sentence request appeal grounds requirement transitional provisions principle of devolution new grounds procedure misura sostitutiva della detenzione pena detentiva sostitutiva trasferimento dei condannati

Disposizioni normative citate

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Art. 95 of D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Art. 597, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure
150, da contemperare con il principio devolutivi) espresso dall'art. 597, comma 1, cod.
Art. 585, paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure
pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod.
art. 20-bis cod. pen
pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione VI, n. 41313 del 27/09/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIUSEPPE nato a SALERNO il 07/11/1999 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Pastore Giuseppe; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la richiesta di sostituzione della pena non era contenuta nei motivi di appello, a fronte di sentenza di primo grado emessa il 1'11 ottobre 2023, ma solo in una memoria depositata il giorno stesso dell'udienza, tenuta con rito cartolare; che,; elazione alla disciplina vigente al momento della sentenza di primo i( grado, de e darsi seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di pene sostitutive, a mente della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, da contemperare con il principio devolutivi) espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023 Ud. (dep. 11/10/2023 ) Rv. 285708 - 01 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024