Cassation court dismisses appeal as generic and inadequate against criminal penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Longo Rosario Mario inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding criminal liability and sentencing. The appellant challenged the lower court's findings on organized cultivation and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on generic censure of facts already adequately evaluated and rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO ROSARIO MARIO nato a PATERNO' il 21/07/1994 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Longo Rosario Mario; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione, il possesso di strumentazione idonea e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre 400 gr. di sostanza tipo marijuana).
Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche le argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno valorizzato le modalità "organizzate" della coltivazione, sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigl