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Ordinanza — n. 47500/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals as generic, upholding lower court's correct sentencing reasoning on continued offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47500/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by D'Amico Carla and Fico Wagner inadmissible, ruling them generic and repetitive of arguments already properly addressed by the trial court. The lower court correctly applied the principle that judges must distinctly calculate and motivate penalty increases for each satellite offense in continued crimes, ensuring proportionality and compliance with statutory limits. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 59, Art. 81 cod. pen.; In continued offenses, the judge must distinctly calculate and motivate penalty increases for each satellite crime to ensure proportionality and avoid material cumulation of punishments.

Parole chiave

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continued offenses penalty increases sentencing proportionality inadmissible appeals material cumulation of punishments traffico aggravato di cocaina aggravamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 59 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
In ossequio ai criteri interpretativi tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Pizzone, i giudici del merito hanno valorizzato, quanto alla D'Amico il ruolo della ricorrente, in relazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: , D'AMICO CARLA nato a NAPOLI il 11/08/1980 FICO WAGNER nato il 01/07/1978 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di D'Amico Carla e Fico Wagner; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi proposti da Carla D'Amico e Wagner Fico in relazione alla sentenza emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questo Corte con sentenza del 16 luglio 2021, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito in punto di determinazione del trattamento punitivo con riferimento agli aumenti per la continuazione apportati alla pena inflitta agli imputati.

In ossequio ai criteri interpretativi tracciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza Pizzone, i giudici del merito hanno valorizzato, quanto alla D'Amico il ruolo della ricorrente, in relazione al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, con riferimento ai reati di estorsione, la centralità dell'imputata nell'attività illecita e il suo carattere redditizio, infine, con riferimento al reato di cui al capo 92) la circostanza che il reato fosse stato commesso mentre la ricorrente si trovava sottoposto a prescrizioni, quindi violandone il contenuto.

Quanto al Fico, la Corte di merito ha sottolineato la gravità delle condotte di spaccio per la loro reiterazione. In entrambi i casi è evidente che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Tale obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati; che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

L'onere motivazionale è stato, pertanto, implicitamente assolto nella sentenza impugnata, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l'esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l'obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base e alla violazione più grave rispettivamente ascritta. Considerato, infine, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consig