Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for mere factual complaints and insufficient evidence of aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Amoroso Antonio Pasquale inadmissible, rejecting his challenge to the conviction for drug trafficking. Amoroso argued that the lower court incorrectly ignored specific facts regarding the rudimentary organization of his activity and his criminal record to downgrade the offense. The court ruled that these arguments constituted mere factual complaints and that the appellate court correctly assessed the global evidence to establish a systematic supply network.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: Appeals based on mere factual complaints or arguments regarding the quantity and organization of drug trafficking are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court has already conducted a global evaluation of all elements to qualify the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO ANTONIO PASQUALE nato a PAGO DEL VALLO DI LAURO il 25/07/1966 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amoroso Antonio Pasquale; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità tperché costituiti da mere doglianze in punto di fatto con riferimento agli episodi di cessione ascrittigli al capo a) e, comunque, in relazione alle dimensioni dell'attività di spacciorpoiché correttamente la Corte di merito ha valorizzato non tanto il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente ceduto, ma le numerose cessioni effettuate presso un circolo, destinato praticamente a luogo di spaccio.
La pur rudimentale organizzazione dell'attività (è risultato, infatti, che l'imputato custodiva la droga in casa) e i precedenti specifici (per il reato di cui 'all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit.), evidenziati dal ricorrente ai fini della riqualificazione del fatto, sono stati del tutto ragionevolmente ritenuti inconferenti rispetto all'applicazione della fattispecie più lieve poiché, sulla base di 'una contemporanea e globale valutazione di tutti gli elementi di fatto, la Corte di merito ha ritenuto maggiormente idonei ai fini della qualificazione ai sensi del primo comma dell'art. 73 d.P.R. 309 cit. "la pluralità di cessioni in un ampio arco temporale, i quantitativi di stupefacente oggetto di commercializzazione e la tipologia degli stessi, riconducibili a droghe pesanti", valorizzati in quanto ritenuti indicativi di un approvvigionamento sistematico e continuativo e, dunque, sintomatici dell'inserimento dell'imputato in un sistema alimentato da una rete fissa di acquirenti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 202