Criminal appeal dismissed as generic defenses regarding drug potency were already properly evaluated by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Laurenza Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the drug dose was non-intoxicating, but the court found these arguments generic and repetitive of issues already decided by the appellate court. Since the lower judges had correctly established the drug's nature through a narcotic test and the concrete circumstances of the act, the new claims offered no fresh ground for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; An appeal is inadmissible when the new grounds are merely repetitive of issues already properly evaluated and dismissed by the court of first instance on correct legal grounds.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURENZA PIETRO nato a CASERTA il 07/02/1992 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati .i motivi del ricorso di P. Laurenza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990 sono riproduttive di motivi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del meritorche hanno ritenuto accertata la natura stupefacente della droga ceduta, accertata attraverso il narcotest e conclamata dalle concrete modalità del fatto pur non essendo stato possibile il quantitativo di principio attivo: le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della dose ceduta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere stensore Il Pre i e te