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Ordinanza — n. 47496/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47496/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47496/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CRESCENZO nato a ACERRA il 26/05/1976 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ' visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. De Rosa; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47496/2024 — snpen · Corte di Cassazione: De Rosa; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti criminalità persistente sanzioni penali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA CRESCENZO nato a ACERRA il 26/05/1976 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; ' visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. De Rosa; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto involgono un profilo della regiudicanda, quello della mancata esclusione della recidiva, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti o come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della omologa natura del reato per il quale si è registrata la ricaduta nella commissione del reato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consigliere latore Il Presile i t