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Ordinanza — n. 47495/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47495/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47495/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE SERGIO nato a NOCERA INFERIORE il 23/12/1990 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sergio Basile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre un chilo di sostanza tipo manjuana in varie fasi di essiccazione Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrati sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 47495/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre un chilo di sostanza tipo manjuana in varie fasi di essiccazione Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrati sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa traffico aggravato di cocaina abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE SERGIO nato a NOCERA INFERIORE il 23/12/1990 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Sergio Basile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre un chilo di sostanza tipo manjuana in varie fasi di essiccazione Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche, parametrati sui precedenti penali dell'imputato e delle concrete modalità del fatto, le argomentazioni della sentenza impugnata sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consig