Italian Court dismisses appeal as criminal appeal is inadmissible due to lack of jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Claudio Cangiano inadmissible. The appellant challenged a lower court's decision regarding the qualification of criminal facts and sentencing enhancements for drug trafficking. The court ruled the appeal inadmissible because the specific grounds raised did not fall within the scope of permissible criminal appeals under Italian law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.; Art. 606, c.p.p.: Criminal appeals are inadmissible when the grounds raised do not constitute a valid challenge to the judgment's legal or factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1997 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cangiano Claudio; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/190 e di pena poiché, ad avviso del ricorrente, è erronea l'applicazione dell'aumento di pena per la continuazione fra reati, sono svolte in fatto e, la seconda, manifestamente infondata poiché l'aumento di pena è correlato all'accertamento di numerose condotte di spaccio svolte in diversi giorni del mese di novembre 2022, reiterazione che, per le sue concrete modalità organizzative, è valsa, senza illogicità manifeste nelle conclusioni della Corte di merito, il diniego di riqualificazione nella fattispecie di minore gravità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 Il Consi